Art. 1
Finalità
1) La Regione Abruzzo, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993,
n. 352, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e
la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione
della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori
degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone
montane. Con la presente legge la Regione intende:
a) salvaguardare la salute dei cittadini;
b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei
funghi tutelandone la propagazione;
c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla
distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.
Art. 2
Limiti di raccolta
Sostituito dall’Art. 1 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. La raccolta giornaliera
pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata
complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito
da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono
stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo,
escluse per gli eventuali elementi concresciuti:
a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.
3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta
dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso."
Art. 3
Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
Sostituito dall’Art. 2 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente
dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito
tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla
Provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.
2. Il tesserino può essere di:
a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;
b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi,
prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta
appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei
beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di
cooperative agricole e forestali;
c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non
superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel
territorio del proprio comune di residenza.
3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia
compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato,
controfirmata, se minorenne, dall'esercente la patria potestà. La
richiesta in carta semplice va corredata da:
a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3 bis;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'art. 5;
d) fotocopia del documento di identità.
4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2
lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto
della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino,
l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una
delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).
5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la
raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2,
lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione
rispetto a quanto previsto al comma 3:
a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine
commercializzate di cui all'art. 22;
b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno
precedente la richiesta;
c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente
la richiesta;
d) certificato di residenza.
6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a
modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per
coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti
disposizioni, senza la frequenza al corso di cui all'art. 3 bis comma 1,
al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire
l'attestato di aggiornamento di cui all'Art. 3 bis, comma 7.
7. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento
dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
e) spazio per eventuali annotazioni;
f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il
raccoglitore dei vincoli da rispettare.
8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai
sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il
titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente
competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia
giudiziaria.
9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché
accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la
responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite
giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.
10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del
tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.
11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti
alla vigilanza.
12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti
titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui
al comma 1.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per
chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte
per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è
sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di
c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di
competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: "Art. 3,
comma 13, L.R. 34/2006" ed ha validità per il solo giorno successivo a
quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza,
in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per
il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il
raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di
commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale
certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da
persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso
di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett.
c), punto 1)."
Inserito dall’Art. 3
della LR 03 marzo 2010, n. 9:
Art. 3 bis
Attestato di idoneità alla raccolta
1. Il candidato, per
conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per
almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore.
2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente
validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in
presenza di un micologo docente del corso.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono
essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio.
4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge
per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su
richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza
degli interessati, alla Direzione regionale competente.
5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni
statali di cui alla Legge 352/93 (Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da
uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero
della Salute.
6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso
è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del
presidente e di un micologo docente del corso.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori
di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale
un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del
conseguimento dell'attestato di aggiornamento.
8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della
Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del
ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.
9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori
di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite
delle risorse rese disponibili ai sensi dell'Art. 23, comma 1.
10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico
Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per
le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo
del territorio e della flora micologica in particolare."
Art. 4
Abrogato dall’art. 3, della LR 23 agosto 2007, n. 33
Art. 5
Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei
Sostituito dall’Art. 4 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. I raccoglitori di funghi
epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente
postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale
di euro 30 (trenta).
2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui
al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori
residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano
l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le
Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi
aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.
5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di
cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia
sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei
Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento
di iniziative di attività di formazione e informazione in materia
micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9."
Art. 6
Raccolta per l'integrazione del reddito
Sostituito dall’Art. 5 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. Ai fini
dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta
giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art.2, comma 1, in
misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per
persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con
reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di
reddito.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare
con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare
annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione
del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita,
conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente
la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita
esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono
limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate
nel DPR 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e
della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui
devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del
tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il
titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva
perdita del requisito del reddito."
Art. 7
Diritto di riserva
1) Nelle terre civiche ai
sensi dell'art. 1 della L.R. 3.3.1988, n. 25 (Norme in materia di usi
civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni
amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di
accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella
comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di
gestione, ferma l’applicazione della L. 1766/1927 e del R.D. 332/1928
concernenti il riordino degli usi civici.
2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e
spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle
di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25
cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che
da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo
che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al
terreno.
3) Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli
organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e
condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle
persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell’art.
8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli artt. 18 e 19.
4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione
silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle
condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di
gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle
quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli
utenti.
5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai
margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri
proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a
realizzare aree di raccolta a fini economici.
Art. 8
Permessi temporanei per i non residenti in Regione
Sostituito dall’Art. 6 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. I non residenti in
Regione, nei limiti di età stabiliti all'art. 3, comma 3, sono
autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente
al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito
permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale,
che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo
versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del
Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate
derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza
e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle
aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di
iniziative di attività di formazione e informazione in materia
micologica, di cui all'art. 23, comma 1, come stabilito nell'art. 23,
comma 2.
2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale
temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono
essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la
raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.
3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal
Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del
giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il
versamento relativo ai permessi con conto corrente postale riportando
nella causale la data di validità del permesso e il Comune del
territorio interessato dalla raccolta.
4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010 - 2015 in:
a) € 7 (sette) per un giorno;
b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
d) € 60 (sessanta) per un mese.
5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale,
dalla Giunta regionale.
6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della
presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da
rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini
non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati
situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere
il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'Art. 3."
Art. 9
Autorizzazioni per scopi scientifici
1) Il Presidente della
Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può
rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo
gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni
hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono
rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali
l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente
gestore dell' area naturale protetta.
2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate
esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi
scientifici.
3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al
comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura.
L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma
scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le
autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo
di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.
4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni
di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi
effettuati.
5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al
presente articolo possono essere revocate.
Art. 10
Modalità di raccolta
1) La raccolta dei funghi
epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il
tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato
l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo
stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale
della vegetazione.
3) È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina
anche delle specie non commestibili.
4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero,
completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le
caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione
della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i
funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in
contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in
contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la
diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. È
vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in
materiale plastico.
Art. 11
Divieti di raccolta
1) Ferme le norme vigenti in
materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei
spontanei è vietata:
a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su
proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche,
degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché
ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di
viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da
ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.
Art. 12
Limitazioni temporali
Sostituito dall’Art. 7 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. La Giunta regionale,
sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis, su
richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può
disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla
raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono
manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori
biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici
tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di
una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla
Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13 bis su segnalazione
degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle
Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale."
Art. 13
Convenzioni tra territori confinanti
1) Le Province confinanti
con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono
sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la
raccolta e la commercializzazione dei funghi.
Inserito dall’Art. 8
della LR 03 marzo 2010, n. 9:
Art. 13 bis
Commissione tecnico-consultiva regionale
1. È istituita la
Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei
spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:
a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato,
con funzioni di Presidente;
b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o
un suo delegato;
c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più
rappresentative a livello regionale;
e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più
rappresentative, uno per ogni Provincia;
f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16,
designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o
suo delegato; i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore
Regionale alla Sanità;
l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o
scienze forestali o scienze biologiche.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f)
è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30
giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni
interessate.
3. La Commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui
alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del
territorio;
d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e
dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e
sulle specie consentite;
e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie
di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne
siano minaccia di estinzione;
f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del
patrimonio boschivo esistente;
g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto
regionale;
h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini
dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta;
i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla
commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di
specie tossiche o velenose.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi."
Art. 14
Abrogato dall’art. 11, della LR 23 agosto 2007, n. 33
Art. 15
Abrogato dall’art. 33, della LR 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 16
Ispettorato micologico
1) In ogni singola Azienda
Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato
nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della
collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di
micologo.
3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando
strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei
funghi eduli ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352.
4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e
personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti
micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità
della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione
di esperti micologi iscritti all’Albo nazionale.
Art. 17
Funzioni dell'Ispettorato micologico
1) All'Ispettorato
Micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi
spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli
destinati alla ristorazione pubblica e privata;
b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie
fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di
abilitazione alla vendita;
c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di
presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;
d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di
intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito
commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di
sanità pubblica);
e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo
e della ristorazione;
f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame
di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio Inserito
dall’art. 9, della LR23 agosto 2007, n. 33: "con rilascio di apposito
certificato di commestibilità";
g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per
l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;
h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in
commercio provenienti da altri paesi.
Art. 18
Sostituito dall’Art. 10 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
Corsi di preparazione micologica
1. Le Aziende Sanitarie
Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le
Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine
statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono
i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3 bis,
comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché
i corsi finalizzati a formazione, aggiornamento ed informazione degli
operatori degli ispettorati micologici."
Art. 19
Attività di educazione e informazione
1) La Regione Abruzzo e le
Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la
migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la
collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di
L’Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche,
organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per
diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro
importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di
prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i
divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 20
Vigilanza
Sostituito dall’Art. 11 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del
Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia
Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle
Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate
Campestri, alle guardie ecologiche volontarie (GEV) di cui alla legge
regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli
Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento dei relativi Enti di gestione."
Art. 21
Sanzioni
Sostituito dall’Art. 12 della LR 03 marzo 2010, n. 9:
1. Per le violazioni delle
disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:
1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;
b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui
all'art. 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui
all'art. 2 e art. 6 comma 1;
c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino
regionale di autorizzazione;
2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di
cui all'art. 10;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi
dell'art. 11;
4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi
dell'art. 12;
d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:
1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei
funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;
2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2; e) da €
50,00 a € 100,00 per:
1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di
cui all'art. 7.
2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della
denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni
qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del
prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta
l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria
Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di
apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai
soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso
di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più
commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello
stesso.
3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette
più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge,
soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1,
l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un
anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del
suo doppio. 5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate
sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione. 6. Tutte le
violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Una copia del verbale deve essere
consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti
l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la
notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138,
comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è
trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con
riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che
definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art.
3, comma 1.
7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto
corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in
favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione,
il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65%
della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e
pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti
nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per
iniziative di informazione e formazione micologica."
Art. 22
Commercializzazione dei funghi epigei spontanei
1) La vendita dei funghi
epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata
esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione
delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di
specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico
della Azienda ASL competente per territorio.
2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a
certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati
micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità
dei funghi oggetto di controllo.
3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve
contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni
fase di commercializzazione.
4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato,
suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.
5) È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei
freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del
D.P.R. 14.7.1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati) e s.m. o appartenenti ad altre specie commestibili
riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla
Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione
regionale Sanità, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato decreto.
Art. 23
Disposizioni finanziarie
1) I contributi di cui
all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento
di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al
finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia
micologica.
2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che
provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di
attività di carattere culturale e scientifico connesse alla
valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle
tradizioni e culture locali.
Art. 24
Norme transitorie e finali
Sostituito dall’Art. 13 della LR03 marzo 2010, n. 9:
1. L'acquisizione
dell'attestato di idoneità, di cui all'art. 3 bis, comma 1, è
obbligatorio dal 1° gennaio 2011."
Art. 25
Abrogazioni
1) A far data dall'entrata
in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 13, 14, 16 nonché
l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della
L.R. 11.9.1979, n. 45 (Provvedimenti per la protezione della flora in
Abruzzo).
Art. 26
Pubblicazione
1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo