Capo I Finalità
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge n. 352/93 e successivo
D.P.R. 376/95 e in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 97/94 e
dalla Legge n. 394/91 per le aree protette, al fine di garantire:
2. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali,
considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali
importanti costituenti di catene trofiche;
b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni
residenti nelle aree montane;
c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di
controllo micologico.
ARTICOLO 2
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni
amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono
delegate ai Comuni. L’esercizio delle funzioni amministrative è,
altresì, attribuito alle Comunità Montane, alle Province ed agli Enti
Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le
Amministrazioni interessate.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte
nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla
Giunta Regionale.
3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di
garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e
micologica.
4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento
professionale del personale addetto alla vigilanza.
Capo II Autorizzazioni e Limitazioni alla Raccolta
ARTICOLO 3
Autorizzazione alla raccolta
Sostituito dall’Art. 1 della LR 26 novembre 2001, n. 43:
1. Sul territorio regionale
la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non
coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in
possesso dell’apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità
indicate nella presente legge.
2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a
fini scientifici e speciali:
a. l’autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o
dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il
territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare
indipendentemente dalla data di rilascio;
b. L’autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti
diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell’anno ed
abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell’ambito del
territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette
giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore,
nell’anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni
prescelti prima dell’inizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individuano i
soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;
c. L’autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta
Regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione
di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta
autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è
rinnovabile;
d. l’autorizzazione speciale può essere rilasciata dai Comuni o dalle
Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o
associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 352 del 23
agosto 1993, quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa
integrazione del proprio reddito. L’autorizzazione speciale ha validità
su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di
rilascio ed è rinnovabile.
3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e
4) del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al
Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata
da:
a. due fotografie formato tessera;
b. attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della
durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali,
dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici
e privati.
Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della
Giunta Regionale su proposta degli Assessori competenti.
L’attestazione non è richiesta per i laureati in scienze naturali,
agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle
Associazioni micologiche con almeno un anno di anzianità anche non
continuativa per i quali l’associazione attesti l’adeguata conoscenza in
campo micologico;
c. copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura
indicata all’art. 7.
4. L’età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la
raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché
accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto
cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.
5. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino
conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il tesserino è
personale, non è cedibile, ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Il
titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al
versamento del contributo indicato all’art. 7 che è soggetto a revisione
annuale.
6. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le
esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione
della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione
degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante
proprio atto al Consiglio Regionale: i costi, i criteri e le modalità di
rilascio del tesserino.
7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro
famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui
terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.
8. Ai cittadini residenti nei Comuni della Basilicata nessuna
autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei
effettuata nell’ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le
modalità previste dalla legge n. 352 del 23 agosto 1993.
ARTICOLO 4
Modalità di raccolta
1. La raccolta è consentita
su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da
un’ora prima della levata del sole ad un’ora dopo il tramonto.
2. L’attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui
non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con
cartelli apposti dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi
ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di
divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla
Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 3
Kg. di funghi Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001,
n. 43: la cifra “3” è sostituita con la cifra “2”, fatta eccezione per i
raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai
quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di Kg. 15
Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la
cifra “15” è sostituita con la cifra “10”. È consentita la raccolta di
un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che
ecceda il limite stabilito di Kg. 3.
4. Per le specie Amanita cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa
(prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a
Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.
5. È vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio
di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e
di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius)
con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.
6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare,
strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all’ulteriore
proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di
rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo
danneggiare lo strato umifero del terreno.
7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro
parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di
raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da
evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la
disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente
vietato l’uso di buste di plastica o di carta.
8. Sostituito dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43:
“sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi
spontanei di qualsiasi specie.”
ARTICOLO 5
Informazione, divulgazione e formazione
1. La Giunta Regionale, al
fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove
iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali
ecosistemi e in particolare della flora fungina.
2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione
e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni
micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.
3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i
proventi derivanti dall’applicazione del successivo art. 14,
all’allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative
pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi
epigei spontanei o al finanziamento di tali manifestazioni ad
associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla
Regione.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante
appositi corsi di formazione.
ARTICOLO 6
Divieti alla raccolta
1. La raccolta è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei
parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
c) nelle aree interdette dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri
individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette
dalla Giunta Regionale su proposta degli Enti o di Organismi
interessati;
e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di
divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del
successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che
giustifichi e garantisca il mantenimento dell’ecosistema.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
3. La Giunta Regionale, su proposta degli Enti o di Organismi
interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di
prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la
reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante. 4.
È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.
ARTICOLO 7
Raccolta a scopi scientifici
1. La Giunta Regionale può
rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in
deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di
ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.
2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità
per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.
Inserito da Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43:
3. Il costo dei tesserini è così determinato:
a. autorizzazione personale: semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;
b. autorizzazione turistica: n. 1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £.
35.000;
c. autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000;
Capo III Deroga e Raccolta a Fini Economici
ARTICOLO 8
Raccolta nei territori montani
1. Nei soli territori
montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle
consuetudini e delle caratteristiche dell’economia montana locale e
delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta
dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità Montane, le Province e
gli Enti Parco, d’intesa con i Comuni territorialmente interessati e
previa comunicazione alla Regione, possono individuare:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga
ai quantitativi consentiti dalla presente legge.
2) Gli Enti possono individuare aree, sui cui interdire la raccolta per
periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla
osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza di specie
micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio
pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata,
nonché su quelli soggetti ad uso civico.
3. Nell’individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli
Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di
proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà
collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.
Capo IV Vigilanza e Controllo
ARTICOLO 9
Vigilanza
1. La vigilanza riguardante
l’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello
Stato, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle
Guardie Venatorie Provinciali, agli Organi di Polizia Urbana e Rurale,
agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione della Aziende
UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle
Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni
di protezione ambientale in possesso dell’autorizzazione prefettizia,
alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in
possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Capo V Commercializzazione dei Funghi Freschi Spontanei
ARTICOLO 10
Autorizzazione alla vendita
1. La commercializzazione
dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il
D.P.R. n. 376 del 14 luglio 1995.
2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al
Decreto Legislativo n. 114/98.
3. L’autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei
dall’Ispettorato Micologico dell’A.S.L. competente per territorio
preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.
4. È consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati
nell’allegato 1 del D.P.R. del 14 luglio 1995, n. 376.
5. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R.
14/7/1995 n. 376, può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla
commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili,
dandone comunicazione al Ministero della Sanità per la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione,
confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi
spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa,
è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
ARTICOLO 11
Funghi secchi e conservati
1. Con la denominazione di
funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino
l’art. 5 del D.P.R. 376/95.
2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché
rispondenti all’art. 5 del D.P.R. n. 376/95, che presentino
caratteristiche tali da permettere l’esame visivo e da consentire il
riconoscimento della specie.
3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi
all’art. 9 del D.P.R. n. 376/95 e riconoscibili all’analisi
morfo-botanica anche se sezionati.
4. L’etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui
all’art. 10 del D.P.R. n. 376/95.
ARTICOLO 12
Certificazioni sanitarie
1. La vendita di funghi
freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto
controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni
contenitore deve presentare: a) una sola specie fungina, disposta a
singolo strato; b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in
buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
c) un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali
avvertenze per il consumo; d) il certificato di avvenuto controllo con
il timbro dell’Ispettore Micologo dell’A.S.L.; e) la dichiarazione del
venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.
2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si
applicano se i funghi sono destinati all’autoconsumo.
ARTICOLO 13
Sanzioni
1. La violazione delle
norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni
oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e
con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti
oltre la quantità consentita;
b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti
senza autorizzazione;
c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti
nelle zone interdette;
d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell’autorizzazione;
e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di
cartelli o tabelle;
f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi
con contenitori o attrezzi non consentiti;
g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di
legge.
2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della
presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione
ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione
comunale;
b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi priva di
certificazione di avvenuto controllo micologico;
c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni non
sanzionate da altre leggi.
3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto
alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di
beneficenza, scuole, ospizi ecc., o distrutti, e avendo cura di
menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi
confiscati.
4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le
disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di
igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell’osservanza
di tali norme, comporta l’applicazione delle vigenti norme penali
qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge
costituiscano reato.
ARTICOLO 14
Destinazione proventi derivanti dall’applicazione della presente norma
1. I raccoglitori sono
tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli
Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell’art. 3
della presente legge.
2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un
fondo per gli Enti delegati.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno
invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le
violazioni.
4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo
che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all’80% Modifica
apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la cifra
percentuale “80%” è sostituita con la cifra percentuale “60%”, a favore
di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si
effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l’esercizio
delle funzioni amministrative della presente legge. Il restante 20%
Modifica apportata dall’Art. 2 della LR 26 novembre 2001, n. 43: la
cifra “20%” è sostituita con la cifra “40%” sarà versato alla Regione
Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto
previsto nell’art. 5.
Capo VI Disposizioni Transitorie e Finali
ARTICOLO 15
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la Legge
Regionale 21 giugno 1984 n. 17 e le ordinanze non conformi alla presente
legge.
ARTICOLO 16
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, valutati per l’esercizio 1998 in
L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa,
mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente
“Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti” del Bilancio
di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo
5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura - avente
la denominazione “Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei spontanei freschi e conservati”. Le leggi di bilancio per
gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi
stanziamenti.
ARTICOLO 17
Pubblicazione
1. La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 14 dicembre 1998.