Inserito dall'art. 1 della LR 9/09:
TITOLO I
«raccolta e commercializzazione dei funghi
spontanei epigei freschi e conservati»
Art. 1
(Finalità)
Per il raggiungimento delle
finalità generali Aggiunto dall'art. 1
della LR 9/09: dell'ambiente e
della biodiversità di prevenzione della salute pubblica la
presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e
regolamenta la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei
epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, “Norme quadro in materia
di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati” e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, “Regolamento concernente
la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati”.
Art. 2
(Disposizioni e divieti)
1.Ai fini della
salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:
a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina,
indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità
della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse
sostituito dall’art. 3 LR 9/09:
floristico ecologico e monumentale;
b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui
ai successivi articoli sostituito
dall’art. 3 LR 9/09: del presente
titolo
c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in
parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora
spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A);
d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e
non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui
all'allegato B);
e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario é vietata la raccolta
dell'Amanita Caesarea allo stato di
sostituito dall’art. 3 LR 9/09:
Ovolo chiuso.
(Raccolta dei funghi)
Sostituito dall’art.4 LR 9/09:
Art. 3
1. È consentita la raccolta
di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della
cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per
ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui
almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime
richieste:
- Amanita caesarea (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- Boletus edulis e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- Macrolepiota procera e simili (Mazza di tamburo), cm 10
(dieci);
- Agaricus campestris e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- Russula virescens e altre russule commestibili (Verdone,
etc.), cm 4 (quattro);
- Clitocybe geotropa (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la
dimensione minima è di cm 3 (tre).
Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere
modifiche ed aggiunte al presente comma.
2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per
comprovati scopi didattici e scientifici.
3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati,
esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la
raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14
(quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e
dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo
5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta
purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera
autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il
quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare
dell'autorizzazione».
Art. 4
(Modalità di raccolta)
1. Nella raccolta dei
funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro
strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale
della vegetazione.
2. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul
posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che
permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo
fruttifero.
3. E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri
contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la
conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura
determinazione della specie del fungo (carpoforo).
4. E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
Aggiunto dall’art. 5 LR 9/09:
5. È vietata la raccolta delle specie fungine
dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D)
alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca
scientifica, convegni di studio e mostre mitologiche. Il Comitato
tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di
vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie
fungine dichiarate in pericolo di estinzione
Art. 5
(Quantitativo di raccolta)
Sostituito dall’art.6 LR 9/09:
1. La raccolta è consentita
entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'art. 4,
comma 1, della Legge 23 agosto 1993, n. 352, recante: «Norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico
esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.
2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di
tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai
residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo
5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite
quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg
giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli
utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di
cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno
titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui
fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni
di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della
Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) art. 5-ter della
presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato Tecnico di cui all'articolo 10, la
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura
può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche
differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi
rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o
divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con
opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio
Aggiunto dall’art.7 LR 9/09:
Art. 5 bis
(Divieti di raccolta e limitazioni)
1. La raccolta dei funghi
epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di
gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico
provvedimento per particolari motivi selvicolturali;
c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate
dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.
2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta
dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione
ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.
3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate
a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione
ambientale.
4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei
funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema
sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che, regolano
la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della
vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.
5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è
consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di
un quinquennio.
Aggiunto dall’art.7 LR 9/09:
Art. 5 ter
(Permessi regionali di autorizzazione)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 5, è subordinata al possesso della relativa tessera
nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie
e caratteristiche:
a) tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite
delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, ai soggetti
residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la
frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i
programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel
regolamento attuativo di cui all'articolo 36.
Sostituito dall’art. 31 comma 1 LR 47/2011:
la validità della tessera amatoriale è di
cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito
dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura
dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito
dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg.
giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite
quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo
della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se
rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17
(diciassette) anni.
b) tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite
delle Province, con validità di anno solare, la tessera consente la
raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite
massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si
applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della
tessera professionale è fissato in euro 26,00 (26/00) annuali. Essa è
rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui
all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa
istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune
di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento
dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle
specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione,
le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Associazioni Micologiche
iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi
dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per
territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono
l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento
condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera
professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi
didattici di cui al predente comma saranno definiti nel regolamento
attuativo di cui all'articolo 36;
c) tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla
Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati
per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di
studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre
manifestazioni aventi carattere scientifico.
I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge,
non si applicano ai possessori di tessera scientifica;
d) permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età
superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria
e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c
postale intestato alla Regione.
Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito
dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg
giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30
(trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è
rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00
(venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato
nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento.
L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e
della raccolta, pena la mancata validità. del permesso stesso e la
conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono
effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso
dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a
formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare
dell'autorizzazione.
2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del
personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido
documento d'identità.
3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti
secondo i seguenti parametri:
a) il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di
istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la
promozione delle attività di ricerca;
b) il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni
micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in
misura proporzionale al numero dei loro iscritti;
c) il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li
destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei
corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a
fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul
territorio di competenza».
Art. 6
(Associazioni micologiche - Albo regionale)
1. E' istituito l'Albo
delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.
2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale
all'Agricoltura secondo norme e modalità contenute in apposito
provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il
parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.
3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le
Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto
pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze
scientifiche;
b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione
Calabria;
c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici.
Aggiunte dall’art.8 LR 9/09:
d) numero di iscritti non inferiore a 40
(quaranta);
e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di
attività prima della richiesta di iscrizione;
f) adesione ad organismi micologici
nazionali
4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta
d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei
requisiti di cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente
legge, cooperano con le Province nelle operazioni dì sorveglianza e
controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le associazioni cooperano con le Province anche nella formazione
professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.
Art. 7
(Commercializzazione dei funghi)
1. I funghi epigei
spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una
sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche
che ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e
parassiti;
Sostituiti dall’art.9 LR 9/09:
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei
funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui
all'allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: "Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati" o appartenenti alle specie indicate nell'allegato
C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento
attuativo, di cui all'articolo 36.
3. La vendita di funghi freschi spontanei è
soggetta ad autorizzazione comunale. Quest’ultima viene rilasciata
esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla
identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle
apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di
cui al successivo articolo 12.
4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita,
sono sottoposti al controllo da parte dell'ispettorato micologico, di
cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia
apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:
a) la generalità e la residenza del venditore;
b) la specie e la quantità posta in vendita;
c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.
Aggiunti dall’art.9 LR 9/09:
5. È consentita la commercializzazione di
funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché
riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di
origine. A tal fine l'ispettorato Mitologico competente per territorio
effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
6. I funghi epigei spontanei freschi e
conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede
fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con
esclusione, comunque, della forma itinerante.
7. Per l'esercizio dell'attività di vendita,
lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di
funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme
vigenti.
Art. 8
(Preparazione e somministrazione di alimenti
a base di funghi negli esercizi pubblici)
Sostituito dall’art.10 LR 9/09:
1. Per la preparazione di
alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o
altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei
medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli
allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed
integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato
fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.
2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano
prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso
dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di
cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi
esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e
4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo
di cui al DM 686/1996
Art. 9
abrogato dall’art. 11 LR 9/09
Art. 10
(Comitato tecnico)
1. E' istituito il Comitato
tecnico per la difesa dei patrimonio naturalistico e fungino della
Calabria.
2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella
materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme
stabilite dalla legge 23 agosto 1993 n. 352 e del DPR 14 luglio 1995 n.
376.
3. Il Comitato tecnico è composto da:
a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale
all'Agricoltura;
b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle
Foreste;
c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale
all'Ambiente;
d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla
Sanità;
e) abrogata dall’art. 31 LR 47/2011
f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'Università;
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo
delegato;
i) il Presidente dell'UNCEM o suo delegato;
j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali;
Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura.
4. Il Comitato è nominato con decreto dei Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.
5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un
gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64 ) per ogni
seduta.
Art. 11
(Ricerca Scientifica e Corsi di formazione)
1. La Regione promuove
iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi
didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.
2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in
materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad
approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla
raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina
aggiunto dall’art. 11 LR 9/09:
anche in riferimento all'articolo 10 della legge 352/93.
Art. 12
(Ispettorati Micologici)
Sostituito dall’art.13 LR 9/09:
1. Ciascuna Azienda
Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o
più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico,
costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di
tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di
micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29
novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti
lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali;
scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari,
scienze farmaceutiche.
2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con
continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i
seguenti:
a) interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di
popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;
b) organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al
conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle
specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i
programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta
regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato
Tecnico di cui all'articolo 10;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità
alla identificazione delle specie fungine;
d) rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7,
comma 4;
e) consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai
privati cittadini e destinati al consumo diretto;
f) vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla
commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla
somministrazione presso pubblici esercizi;
g) consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e
private e per i medici di Medicina Generale;
h) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il
rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera
professionale.
3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle
specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita
commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie e formata da:
- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dall'Azienda
Sanitaria, di cui uno con funzioni di Presidente che abbia competenze in
materia di mico-tossicologia;
- un Tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dall'Azienda
Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;
- un dipendente dall'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su
segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.
4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un
ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo
dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria».
Art. 13
(Vigilanza)
«1.
Sostituito dall’art.13 LR 9/09:
La vigilanza sull'applicazione del presente
titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai
Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle
Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai
Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle
Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su
indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale,
alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi
di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti
di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della
polizia provinciale.
2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati
dall'articolo 138 dei Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza,
approvato con Regio Decreto 19/06 1931 n. 773, e prestare giuramento
davanti al Prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con
il coordinamento degli Enti di gestione.
Art. 14
(Sanzioni)
Sostituito dall’art.14 LR 9/09:
1. La violazione delle
norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del
pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00
(cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la
confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la
legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione
alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in
caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso
di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto
al rilascio.
2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle
leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla
commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23
agosto 1993 ed all'articolo 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale«.
4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di
cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante:
«Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le
violazioni.
5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante
versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione
Calabria.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le
spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve
essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di
sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante presentazione dell'attestazione
del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il
verbalizzante.
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le
modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione
amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine
di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'articolo 18
della legge n. 689 del 1981.
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve
essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto
mediante infossamento.
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra
somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed
alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa
confluire nell'istituito capitolo di bilancio della Regione Calabria
finalizzato all'applicazione della presente Legge.
11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono reato
Art. 15
abrogato dall’art. 15 LR 9/09
Art. 16
(Norma finale)
1. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di
cui alla legge 23 agosto 1993, n. 352 e al DPR 14 luglio 1995, n. 376.
Inseriti dall’art. 18 LR 9/09:
ALLEGATO C)
ELENCO SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZABILI PER LA CALABRIA
L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita
la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione
Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell’Allegato I
del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è il seguente:
- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius vinosus (= Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha
- Russula delica
- Russula chloroides
- Russula vesca
- Ramaria botrytìs
- Suillus bellini
- Tricholoma acerbum
- Tricholoma populinum
- Tricholoma stans
ALLEGATO D) SPECIE PROTETTE Al SENSI DELL'ART. 4, COMMA 5.
- Amanita caesarea forma alba
- Amanita cocolla
- Boletus dupainii
- Boletus edulis var. citrinus
- Boletus satanas
- Lactarius mairei
- Phaeolepiota aurea
- Pulveroboletus hemichrysus»