La seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge
disciplina, sul territorio della regione Campania, la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi 6 dicembre
1991, n. 394, 23 agosto 1993, n. 352 e dalla legge 31 gennaio 1994,
n.97, e successive modifiche al fine di garantire:
a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi
vegetali;
b) la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili
spontanei;
c) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente
legge si intende:
a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se
non diversamente specificato;
b) per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni
amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei
commestibili.
Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative
1. L’esercizio delle
funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei
spontanei commestibili, è attribuito alle province ed alle comunità
montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti
possono delegare il rilascio dell’autorizzazione, di cui all’articolo 4,
comma 2, ai comuni.
2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte
nell’ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla
Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure
specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore
Foreste, Caccia e Pesca dell’area Sviluppo attività settore primario,
dal settore Ecologia dell’area Ecologia e dal settore Prevenzione e
Assistenza sanitaria dell’area Assistenza sanitaria.
3. Le province e le comunità montane programmano ed attuano interventi
allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione
ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori.
4. L’esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo
micologico e commercializzazione dei funghi è attribuito alle aziende
sanitarie locali, di seguito denominate ASL , competenti per territorio,
nell’ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale.
5. La regione Campania, per l’attuazione degli obiettivi della presente
legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni
micologiche di rilevanza regionale.
Art. 4
Autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel
rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.
2. L’autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo
superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito
tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.
3. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei
commestibili ha validità quinquennale, sul territorio regionale, è
convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al rinnovo
amministrativo.
4. L’autorizzazione è personale e non cedibile.
5. L’età minima per il rilascio dell’autorizzazione è fissata in anni
quattordici. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta dei
funghi epigei spontanei commestibili purché accompagnati da persona
munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a
formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio
dell’autorizzazione, è svolto presso l’ente di competenza territoriale
in cui ricade il comune di residenza dell’interessato, sulla base di
linee guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo è
finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla
conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle
intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i
micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto del
Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 e iscritti nel registro
regionale dei micologi istituito presso l’assessorato regionale alla
sanità.
7. L’autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione
al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.
8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di
godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, è senza limiti di
quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento
del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme
di cui agli articoli 6 e 7.
9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al
versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di euro
trenta a favore dell’ente preposto al rilascio o al rinnovo
dell’autorizzazione annuale. Il periodo di validità annuale del
contributo si riferisce alla data di rilascio dell’autorizzazione ovvero
del suo rinnovo. L’importo del contributo annuale può essere adeguato
con provvedimento della Giunta regionale.
10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino
abilitativo rilasciato nella propria regione di residenza, possono
effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul
territorio della regione Campania mediante permessi occasionali
giornalieri, rilasciati da un’amministrazione provinciale della regione
Campania, aventi validità sul territorio regionale, entro un numero
preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia.
I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono
sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento
del rilascio.
11. E’ istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico
dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili.
Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le
sanzioni amministrative di cui all’articolo 19 ai fini della irrogazione
delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini
amministrativi.
12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente
individuate, speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati,
in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare
interesse micologico e naturalistico, nonché per comprovati interessi
scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie
fungine. Le autorizzazioni sono comunicate ai competenti uffici
amministrativi della Giunta regionale.
Art. 5
Dati informativi sulle autorizzazioni
1. Gli enti competenti o
delegati al rilascio dell’autorizzazione comunicano agli uffici della
Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero delle
autorizzazioni rilasciate e convalidate, distinte per tipologia. Gli
enti trasmettono, altresì, entro la stessa data, l’elenco aggiornato dei
titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.
Art.6
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei commestibili è ammessa, nel territorio della regione
Campania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre
complessivi per persona, di cui non più di chilogrammi uno delle specie
Amanita caesarea (Ovolo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei
funghi epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di
funghi concresciuti.
3. E’ vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di
funghi epigei spontanei commestibili della specie Amanita caesarea allo
stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione
naturale e spontanea.
4. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di
specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del
cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola
taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi
concrescenti. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua le specie fungine per le quali
si applica il presente comma.
5. E’ vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili
mediante l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono
danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l’apparato radicale della vegetazione.
6. E’ vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei
quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono
la sicura determinazione della specie.
7. E’ vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di
qualsiasi specie. E’ obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di
raccolta dei funghi riconosciuti eduli.
8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita
solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel
limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.
9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in
contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la
diffusione delle spore. E’ vietato l’uso di contenitori di plastica non
pervi.
10. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche ai fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali,
fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino, anche naturalistico,
dello stato dei luoghi.
Art.7
Luoghi di raccolta
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei commestibili è consentita sul territorio regionale,
tutti i giorni della settimana, da un’ora prima della levata del sole ad
un’ora dopo il tramonto.
2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle
aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.
3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei
giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo
adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai conduttori.
4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono
interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante
opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l’esplicito divieto.
Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da
terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili
contiguamente. E’ in ogni caso vietata la costituzione di riserve
private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.
5. E’ vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei
spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle
castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di
godimento sui fondi medesimi.
6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione
della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani
comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.8
Raccoglitori professionali
1. Gli enti competenti
rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni,
a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea
attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della legge
n. 352/93, comprovano la necessità di integrazione del reddito.
2. Le categorie cui è riconosciuta la qualifica di raccoglitore
professionale sono:
a) i coltivatori diretti;
b) coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli
utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il
territorio di pertinenza;
c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai
sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei
boschi gestiti.
3. L’ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione
speciale di cui al comma 1, può verificare, durante il periodo di
validità dello stesso, se persistono i requisiti ai fini del
riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al
comma 2.
4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono
rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo di cui
all’articolo 4, comma 6.
5. Il limite quantitativo di cui all’articolo 6, comma 1 per i
raccoglitori professionali è elevato fino alla quantità massima di
chilogrammi dieci.
6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori
professionali la decurtazione fino al cinquanta per cento del contributo
annuale di cui all’articolo 4, comma 9.
7. Le autorizzazioni speciali, di cui al comma 4, non sono rinnovate ai
raccoglitori professionali che, alla scadenza annuale
dell’autorizzazione stessa, non dimostrano di aver commercializzato
almeno chilogrammi cento di funghi epigei spontanei commestibili
freschi.
Art.9
Informazione e formazione
1. La Giunta regionale può
concedere contributi agli enti competenti ed alle associazioni
micologiche per l’organizzazione ed attuazione di iniziative atte a far
conoscere le specie fungine presenti in Campania, la loro valorizzazione
e le problematiche connesse alla loro tutela.
2. Gli enti competenti, anche attraverso le associazioni micologiche e
naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, provvedono
all’organizzazione ed attuazione di attività corsuali finalizzate alla
preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo di cui
all’articolo 4.
3. Gli enti competenti utilizzano gli introiti di cui all’articolo 4,
comma 9, per far fronte agli oneri connessi all’organizzazione dei corsi
di cui al comma 2 ed al rilascio delle autorizzazioni. La Giunta
regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti per
sostenere le attività corsuali.
4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologi di cui al
decreto del Ministero della sanità n. 686/96.
Art.10
Ispettorati micologici
1. E’ istituito, al fine di
tutelare la salute pubblica, un centro di controllo micologico pubblico
denominato ispettorato micologico, nell’ambito di ciascun dipartimento
di prevenzione delle ASL.
2. L’ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, di
identificazione e di controllo dei funghi, al fine di prevenire fenomeni
di intossicazione e svolge funzioni di supporto tecnico agli ospedali in
caso di intossicazione.
3. Le ASL organizzano l’attività degli ispettorati micologici sulla base
di atto di indirizzo della Giunta regionale.
4. Gli ispettorati micologici assicurano le funzioni di controllo e di
certificazione per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie
per il consumo personale, secondo le esigenze delle diverse realtà
territoriali.
5. Gli ispettorati micologici sono istituiti con l’utilizzo di strutture
già operanti e di personale dipendente delle ASL.
Art.11
Commercializzazione dei funghi
1. E’ consentita la
commercializzazione delle specie di funghi epigei freschi spontanei
commestibili, di cui al decreto del Presidente della repubblica 14
luglio 1995, n. 376, allegato 1.
2. La Giunta regionale, ai sensi del DPR n. 376/95, articolo 4, comma 2,
integra con apposito provvedimento, l’elenco delle specie fungine
riconosciute idonee alla commercializzazione di cui al comma 1.
Art.12
Autorizzazione alla vendita
1. La vendita dei funghi
epigei freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita.
2. L’autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è
rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, riconosciuti
idonei all’identificazione delle specie fungine commercializzate, ai
sensi del DPR n. 376/95, articolo 2.
Art.13
Idoneità all’identificazione dei funghi
1. L’ASL, sede di
ispettorato micologico, rilascia l’attestato di idoneità
all’identificazione dei funghi, valido sul territorio regionale.
L’attestato è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e
pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.
2. I micologi in possesso dell’attestato rilasciato ai sensi del decreto
del Ministero della sanità n. 686/96 e iscritti nel registro regionale
dei micologi istituito presso l’assessorato regionale alla sanità sono
esonerati dal possesso dell’attestato di cui al comma 1.
Art.14
Certificazione sanitaria
1. La vendita dei funghi
epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati
alla ristorazione pubblica e collettiva, è consentita solo previa
certificazione di avvenuto controllo micologico.
2. La certificazione è obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo
autorizzativo, commercializza funghi spontanei commestibili freschi.
3. La certificazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal
tariffario regionale in vigore.
4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria è attribuita
alle ASL che la esercitano tramite gli ispettorati micologici
territorialmente competenti.
Art.15
Requisiti e condizioni per la commercializzazione
1. La commercializzazione
dei funghi epigei spontanei commestibili freschi è effettuata con le
seguenti modalità:
a) i funghi, suddivisi per specie, sono contenuti in cassette sulle quali
è apposta la certificazione;
b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di
conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti in
singolo strato;
c) i funghi sono corredati della documentazione relativa all’acquisto o,
nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore
completa di data e luogo di raccolta;
d) i funghi sono certificati mediante l’applicazione, su ogni
contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportati:
1) la specie di appartenenza;
2) il nome in italiano;
3) la data della visita;
4) il numero del verbale di avvenuta visita;
5) il peso netto;
6) la validità temporale della certificazione;
7) eventuali avvertenze per il consumo;
8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di
iscrizione dello stesso alregistro regionale dei micologi;
9) il timbro dell’ispettorato micologico.
2. Il cartellino di cui al comma 1, lettera d, accompagna il prodotto in
tutte le fasi della commercializzazione, senza essere rimosso dal
contenitore fino all’esaurimento del prodotto. In caso di vendita
frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la
quantità di funghi acquistata è accompagnata da documentazione indicante
la quantità e gli estremi del certificato originale.
Art.16
Funghi freschi coltivati
1. I funghi freschi
coltivati sono venduti dai titolari di licenza di commercio per i
prodotti ortofrutticoli, senza specifica autorizzazione.
Art.17
Funghi secchi
1. Sono commerciabili i
funghi secchi aventi le caratteristiche previste dal DPR n.376/95,
articolo 5 ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 12.
Art.18
Funghi conservati
1. La commercializzazione
dei funghi conservati sott’olio, sott’aceto, in salamoia, congelati,
surgelati o altrimenti preparati che, ferme restando le disposizioni di
cui alla legge 30 aprile 1962, n.283, possiedono i requisiti prescritti
dal DPR n.376/95, articoli 9 e 10, è ammessa esclusivamente per le
specie comprese nell’allegato II del decreto del Presidente della
Repubblica medesimo.
Art.19
Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni alle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per:
1) chi esercita la raccolta di funghi senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 4;
2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei
commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale
di cui all’articolo 4, comma 9;
b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o
frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui
all’articolo 6, comma 1, o in difformità dell’articolo 6, comma 10;
c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui
all’articolo 6,commi 3, 4, 5, 6,7,8 e 9 e per ciascuna violazione di cui
all’articolo 7, commi 1,2,3,4 e 5;
d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti
violazioni:
1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza
autorizzazione comunale;
2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il
dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;
3) commercializzazione di funghi epigei freschi
spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;
4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di
rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con
altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi
da muffe e parassiti;
e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al
DPR n.376/95, articolo 6, commi 1 e 2.
2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite
all’articolo 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la
relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi
riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a
cura dell’ASL che ha eseguito il controllo.
3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all’articolo 7,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel comma
2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro
ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.
4. E’ cura dell’ente, organo o istituzione cui appartiene l’agente
verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1
all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, ai fini dell’annotazione
delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all’articolo 4,
comma 11.
5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore
si applica la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione per
un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al
superamento del colloquio abilitativo di cui all’articolo 4, comma 6. In
caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva
dell’autorizzazione.
6. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali se le
violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge
costituiscono reato.
7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 10 gennaio 1983, n.13.
Art.20
Vigilanza
1. La vigilanza
sull’applicazione della presente legge è demandata al personale del
corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità
dell’Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di
vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della
prevenzione -, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate
volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle
aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla
legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10.
2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con
il coordinamento degli enti di gestione.
Art.21
Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari
derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati per l’anno 2007
in euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito
capitolo di nuova istituzione dell’unità previsionale di base 4.15.38
dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2007.
2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la
legge di bilancio.
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui
all’articolo 19 confluiscono nell'istituendo capitolo di bilancio,
finalizzato all'applicazione della presente legge.
4. La Regione può ridistribuire i proventi di cui al comma 3 agli enti
di competenza per le rispettive iniziative connesse all’attuazione della
presente legge.
Art.22
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto
dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge n.
352/93 e nel DPR n. 376/95.
Art.23
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge, a
norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
24 luglio 2007
Bassolino
LEGGE REGIONALE: “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi freschi e conservati”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note
redatte dal Settore Legislativo, al solo
scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno
1996).
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge 6 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree
protette”.
Legge 23 agosto 1993, n. 352: “Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97: “Nuove disposizioni per le zone
montane”.
Nota all’art. 4
Comma 6.
D. M. Sanità 29 novembre 1996, n. 686: “Regolamento concernente
criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo”.
Nota all’art. 8
Comma 1.
Legge 23 agosto 1993, n. 352 già citata in precedenza.
Comma 2, lettera c).
Legge Regione Campania 31 maggio 1993, n. 28: “Interventi a
sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore
dell'occupazione”.
Nota all’art. 9
Comma 4.
D. M. Sanità 29 novembre 1996, n. 686 già citato in precedenza.
Nota all’art. 11
Comma 1.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376: “Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”.
Allegato I:
“1) Agaricus arvensis;
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus bitorquis;
4) Agaricus campestris;
5) Agaricus hortensis;
6) Amanita caesarea;
7) Armillaria mellea;
8) Auricolaria auricolaria judae;
9) Boletus aereus;
10) Boletus appendicolatus;
11) Boletus badius;
12) Boletus edulis;
13) Boletus granulatus;
14) Boletus impolitus;
15) Boletus luteus;
16) Boletus pinicola;
17) Boletus regius;
18) Boletus reticulatus;
19) Boletus rufa;
20) Boletus scabra;
21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus);
22) Clitocybe geotropa;
23) Clitocybe gigantea;
24) Craterellus cornucopioides;
25) Hyduum repandum;
26) Lactarius deliciosus;
27) Leccinum (tutte le specie);
28) Lentinus edodes;
29) Macrolepiota procera;
30) Marasmius oreades;
31) Morchella (tutte le specie);
32) Pleurotus cornucopiae;
33) Pleurotus eryngii;
34) Pleurotus ostreatus;
35) Pholiota mutabilis;
36) Pholiota nameko mutabilis;
37) Psalliota bispora;
38) Psalliota hortensis;
39) Tricholoma columbetta;
40) Tricholoma equestre;
41) Tricholoma georgii;
42) Tricholoma imbricatum;
43) Tricholoma portentoso;
44) Tricholoma terreum;
45) Volvariella esculenta;
46) Volvariella valvacea;
47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
48) Pleurotus eringii;
49) Stropharia rugosoannulata”.
Comma 2.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Art. 4: “Commercializzazione delle specie di funghi”.
Comma 2: “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di
cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee
alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al
Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica”.
Nota all’art. 12
Comma 2.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Art. 2: “Vendita di funghi freschi spontanei”.
“1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione
comunale.
2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli
esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle
specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali
della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione
e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta
l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti”.
Nota all’art. 13
Comma 2.
D. M. Sanità 29 novembre 1996, n. 686 già citato in precedenza.
Nota all’art. 17
Comma 1.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Art. 5: “Denominazione «funghi secchi»”.
“1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che,
dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non
superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in
commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:
a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus
aereus, Boletus reticulatus);
b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus);
c) Agaricus bisporus;
d) Marasmius oreades;
e) Auricularia auricula-judae;
f) Morchella (tutte le specie);
g) Boletus granulatus;
h) Boletus luteus;
i) Boletus badius;
l) Craterellus cornucupioides;
m) Psalliota hortensis;
n) Lentinus edodes;
o) Pleurotus ostreatus;
p) Lactarius deliciosus;
q) Amanita caesarea.
2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute
idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché
quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente
commercializzate in detti Paesi.
3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai
Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono
essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano
riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono
consentite nei Paesi suddetti.
4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi
dal confezionamento.
5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni
singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria
qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come
segue:
a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;
b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m;
d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.
6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1,
lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative
rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30
giugno 1996”.
Nota all’art. 18
Comma 1.
Legge 30 aprile 1962, n. 283: “Modifica degli artt. 242, 243,
247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Art. 9: “Trattamento dei funghi”.
“1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere
conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o
altrimenti preparati.
2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi
conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi,
purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese
d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a
trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore
del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a
4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle
spore.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati,
surgelati o secchi.
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie”.
Art. 10: “Etichettatura dei funghi”.
“1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono
essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, recante: «Attuazione delle direttive 89/395 e
89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari».
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi
scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non
possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione
dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di
prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di
ulteriori specificazioni”.
Allegato II
“1) Agaricus arvensis;
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus campestris;
4) Amanita caesarea;
5) Armillaria mellea;
6) Auricolaria auricola-judae;
7) Boletus aereus;
8) Boletus badius;
9) Boletus edulis;
10) Boletus granulatus;
11) Boletus luteus;
12) Boletus pinicola;
13) Boletus reticulatus;
14) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus);
15) Clitocybe gigantea;
16) Clitocybe geotropa;
17) Craterellus cornucopioides;
18) Hydnum repandum;
19) Lactarius deliciosus;
20) Lentinus edodes;
21) Macropiota procera;
22) Marasmius oreades;
23) Morchella (tutte le specie);
24) Pholiota mutabilis;
25) Pholiota nameko mutabilis;
26) Pleurotos ostreatus;
27) Psalliota hortensis;
28) Psalliota bispora;
29) Tricholoma columbetta;
30) Tricholoma equestre;
31) Tricholoma georgii;
32) Tricholoma imbricatum;
33) Tricholoma portentoso;
34) Tricholoma terreum;
35) Volvariella volvacea;
36) Volvariella esculenta;
37) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
38) Pleurotus eringii;
39) Stropharia rugosoannulata”.
Nota all’art. 19
Comma 1, lettera e).
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Art. 6: “Confezionamento dei funghi”.
Comma 1: “1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati,
in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome
scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6”.
Comma 2: “2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che
svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi
spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di
autorizzazione, di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo
sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui
all'art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della
legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al
presente comma entro il 30 giugno 1998”.
Comma 7.
Legge Regione Campania 10 gennaio 1983, n. 13: “Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza
della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati.”.
Nota all’art. 20
Comma 1.
Legge Regione Campania 23 febbraio 2005, n. 10: “Istituzione
del servizio volontario di vigilanza ambientale”.
Nota all’art. 22
Comma 1.
Legge 23 agosto 1993, n. 352 già citata in precedenza.
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 già citato in precedenza.
Nota all’art. 23
Comma 1.
Art. 43 dello Statuto: “Procedura di approvazione” “Ogni
progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal
Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali è dichiarata l’urgenza.”
Art. 45 dello Statuto: “Promulgazione e pubblicazione delle
leggi regionali”……omissis….. “La legge regionale entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine
maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere
promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui
sopra.”