Titolo I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
Legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni,
dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394
, disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione
dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come
componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro
rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone
montane.
Titolo II
RACCOLTA DEI FUNGHI
Capo I
Principi generali
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per "Enti competenti" , gli Enti che esercitano le funzioni
amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai
sensi dell'articolo 3;
b) per "raccolta" , quando non diversamente specificato la raccolta dei
funghi epigei spontanei commestibili;
c) per "territorio montano" , quello compreso nelle Comunità montane
istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei
spontanei sono delegate alle Comunità montane per i territori montani,
alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di
gestione per i territori istituiti a parco.
2. Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono esercitate
nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con
direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art.
35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa
diffida, interviene in via sostitutiva.
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di
valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento
dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e
micologica rivolte ai raccoglitori.
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti
assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A
tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi
e ai programmi della loro attività, la consultazione delle
organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e
delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche e micologiche che ne
facciano richiesta.
Capo II
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 4
Autorizzazione alla raccolta
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non
coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia
ottenuto l'autorizzazione.
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti
con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla
Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio
della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita
convenzione, dei pubblici esercizi aggiunto dall'art. 1 L.R. 11 novembre
2011 n. 15: "e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel
territorio regionale".
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province
confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare
le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di
rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché
accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal
minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di
raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed
equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al
comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da
rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza
degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
a) giornaliero;
b) settimanale;
c) mensile;
d) semestrale. I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati
annualmente dagli Enti competenti.
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle
tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai
residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con
validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il
trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a
richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del
parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo
insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti
competenti.
Art. 5
Limiti alla raccolta
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata
in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo
buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un
unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite
può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta
dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis
(Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3
e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius
(Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di
nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di
raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
Art. 6
Modalità della raccolta
1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e
domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a
un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti
di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta
effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai
residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di
tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo
in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri
mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio
fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché
il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei
spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed
aerati.
Art. 7
Raccolta nelle aree protette
1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree
classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi
regionali.
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla
raccolta nelle altre zone a parco.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei
parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina
provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi
nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei
competenti organismi di gestione.
Art. 8
Divieti alla raccolta
1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni
micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca,
possono interdire la raccolta:
a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da
frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di
garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle
associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di
ricerca, può:
a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e
scientifico;
b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in
significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
Capo III
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 9
Raccolta nei territori montani
1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in
rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche
dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio
dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:
a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate
e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la
raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre
i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione,
denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del
territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non
inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla
promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono
individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche
in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli
soggetti ad uso civico.
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali,
consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n.
30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre forme
similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono inseriti,
a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del
comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione
silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle
condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema.
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati,
sono inseriti nelle aree di cui alla lettera
b) del comma 1.
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b)
del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di
accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata,
singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di
consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone
autorizzate ai sensi dell'art. 4.
Art. 10
Agevolazioni
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative
agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive
quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti
che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso
dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente
dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della
collaborazione dei Comuni aggiunto dall'art. 2 L.R. 11 novembre 2011 n.
15: "e dei centri di assistenza agricola (CAA)", un tesserino di
riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la
raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche
ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti
per la conduzione del fondo.
Art. 11
Raccolta a fini economici
1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3
dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è
riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né
temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui
all'allegato 1.
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti
collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di
accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi
dell'art. 4.
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni
boscati, ancorchè inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a
riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni nè temporali
nè quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei
propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale
dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio
morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione
dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata
senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai
dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o
affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri,
percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di
passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono
definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma
2.
Art. 12
abrogato da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 7
Capo IV
Sanzioni
Art. 13
Fattispecie sanzionatorie
1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così
determinate:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione
scaduta: da 25 Euro a 154 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione
giornaliera;
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità
territoriale dell'autorizzazione: modificato da art. 4 L.R. 13 novembre
2001 n. 38: "da 6 Euro a 30 Euro", oltre al pagamento
dell'autorizzazione valida per la zona;
c) mancato porto dell'autorizzazione: modificato da art. 4 L.R. 13
novembre 2001 n. 38: "da 6 Euro a 15 Euro" purché venga esibita
l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione;
d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od
alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia
dalle leggi penali;
e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per
persona fino a Kg. 1 di eccedenza: modificato da art. 4 L.R. 13 novembre
2001 n. 38: "da 6 Euro a 30 Euro";
f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per
persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro;
g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo
chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con
diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe
gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro
del cappello inferiore a cm. 2: da 12 Euro a 77 Euro;
h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili
di altrui proprietà ed a questi pertinenti:
modificato da art. 4 L.R. 13
novembre 2001 n. 38: "da 6 Euro a 30 Euro".
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di
esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di
una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro.
3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle
zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette
dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria
da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente
stabilite dalla normativa in materia di aree protette.
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli
Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di
una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro.
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la
mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3
dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno
tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente
contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una
sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro.
Art. 14
Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove
l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la
confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne
la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti
violazioni:
a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per
persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio
della raccolta stabilite nell'articolo 6;
c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone
di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei
parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al
comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del
terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni
eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta
la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Capo I
Lavorazione e vendita dei funghi
Art. 15
sostituito da art. 3 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di
commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve
presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco
del Comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è
presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità
pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle
specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei
rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le
modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un
preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso
alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata
di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in
sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.".
Art. 16
sostituito da art. 4 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano
attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la
presentazione della SCIA.".
Art. 17
Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio
1995, n. 376 , è consentito somministrare o commercializzare funghi
freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della
presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del
modificato da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
"Dipartimento di
sanità pubblica" delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei
commi successivi.
inseriti da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
"1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è
altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e
accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso
dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29
novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il
rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro
nazionale o regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non
manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto
riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in
possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità
n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale.
Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni
non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono
presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di
funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla
vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili
devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le
normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento
di confezioni originali."
2. La certificazione soppressa la parola "onerosa" da art. 5 L.R. 11
novembre 2011 n. 15 deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) sostituita da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
"la firma e il
timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di
iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve
contenere una sola specie fungina."
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve
accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
Aggiunto da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
"L'etichetta deve
riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad
essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali
raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo,
timbro e firma dell'ispettore micologo."
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato
suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita.
I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di
conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento sostituita da art. 5 L.R. 11 novembre 2011
n. 15: "della Giunta regionale" potrà essere integrato l'allegato 1
della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al
controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.
Art. 18
sostituito da art. 6 L.R. 11 novembre 2011 n. 15:
"Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti
alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi
secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo
decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite
svolte nelle apposite aree date in concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la
presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti
prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste
dall'articolo 6 del medesimo decreto."
Art. 19
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al
naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di
cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di
cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 , devono possedere i requisiti
prescritti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 376/'95 e ne è ammessa la
commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del
D.P.R. 376/'95
Capo II
Sanzioni
Art. 20
Sanzioni
modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, come da
tabella A:
"1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta
l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a
1.032 Euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del
D.P.R. n. 376/1995 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 258 Euro a 516 Euro."
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede
anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.
Titolo IV
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
Art. 21
Vigilanza
1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza
sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico
programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al
Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità
dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli
Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del
Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali,
alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni
di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle
guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23,
nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei
Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione
Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei
Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento
conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.
Art. 22
Compiti di prevenzione e controllo
1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di sanità pubblica, esercitano
le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per
prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL
istituisce l'Ispettorato micologico...
2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività
degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per
il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo,
secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà
territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da
adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza
e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto
tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli
Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative
ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e
strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche
tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di
riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione
professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati
micologici.
6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività
certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico,
acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione
Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione
Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore
e delle conoscenze scientifiche e sanitarie.
Titolo V
NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
Art. 23
Attività educative e promozionali
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a
diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale,
attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua
conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la
collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed
iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di
raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e
della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo
inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i
limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa
fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione
della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della
necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
Abrogazioni
1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma
dell'articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
FUNGHI SPONTANEI:
1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppioanello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita caesarea (Ovulo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)
7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di
anello)
8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)
9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)
10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boletus impolitus (Boleto)
12. Boletus luteus (Boleto giallo)
13. Boletus regius (Boleto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcinello)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione)
28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Colombetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)
36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di S.Giorgio,
maggiolino)
37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato)
38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)
39. Tricholoma terreum (Moretta)