1. Con la presente legge la
Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del
sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del
patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. I prodotti del
sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:
a. funghi epigei spontanei;
b. fragole;
c. asparagi selvatici;
d. bacche di mirto;
e. bacche di ginepro;
f. lamponi;
g. mirtilli;
h. corbezzoli.
Art. 3
(Limiti di raccolta)
1. La raccolta giornaliera
procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata
complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia
costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi
concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o
troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro
del carpoforo:
a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
f) Russula virescens (verdone) cm. 4.
Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.
3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è
costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta
della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo
universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita
solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque
esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è
consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:
a) asparagi selvatici Kg. 1,000;
b) bacche di ginepro Kg. 0,200;
c) bacche di mirto Kg. 0,200;
d) corbezzoli Kg. 2,000;
e) fragole Kg 1,000;
f) lamponi Kg. 1,000;
g) mirtilli Kg. 1,000.
Art. 4
(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino
regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia, che abilita a
tale attività sull'intero territorio regionale.
Modifica apportata dall'articolo 63 della
legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12:
"La Provincia delega ai Comuni il rilascio
del tesserino."
2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito
dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha
validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.
3. Il tesserino deve contenere:
a) numerazione progressiva regionale;
b) data di rilascio;
c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero
professionale).
4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a
persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più
di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di
sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il
duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla
autorità di pubblica sicurezza.
5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente
su apposito modulo, deve essere corredata di:
a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della
durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali
(USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno
schema unico di programma approvato dal Presidente della Giunta
regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;
b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;
c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è
richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in
biologia e per i micologi.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al. comma 5,
l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla
comunicazione della reiezione della domanda.
8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di
visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito
modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo
annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può
accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i
requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di
raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.
10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con provvedimento da
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), quattro giorni
della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto
disposto dall'articolo 6.
11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché
accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal
minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di
raccolta consentito.
12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi
preposti alla vigilanza.
Art. 5
(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. I raccoglitori di funghi
epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale,
di un contributo annuale di lire 50mila a favore dell'ente preposto al
rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per
le spese sostenute dall'ente medesimo.
2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo
di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di
rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.
3. Sostituito dall'art. 22 della legge
regionale 28 aprile 2006, n. 4:
"Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora:
a) non si eserciti l’attività di raccolta dei funghi durante l’anno;
b) i raccoglitori di funghi epigei spontanei abbiano superato il
sessantacinquesimo anno di età."
Aggiunto dall'art. 57 della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6:
"3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di
autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura
delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per
l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che
si tengono nel proprio ambito territoriale."
Art. 6
(Raccoglitori professionali. Agevolazioni)
1. Ai residenti nella
Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di
integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle
categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore
professionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi
sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico
necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore
professionale.
3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la
qualifica di raccoglitore professionale sono:
a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli
utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agricolo-forestali.
4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti
agevolazioni:
a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del
triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui
al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei
funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza
limitazioni quantitative e temporali.
5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le
Comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma
4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato
montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro
presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale
dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di
autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un
periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, e preferibilmente
rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei Comuni in cui è
localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a
fini economici.
6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori
professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo
del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto
all'articolo 4, di:
a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di
cui al comma 3;
b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.
7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi
epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare,
previo parere dei Comuni e delle Comunità montane interessati, le zone
ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli
residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).
Art. 7
(Autorizzazioni straordinarie)
1. Ai residenti nella
Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono
rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e
giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare,
valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio
regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.
2. Modificato dall'art. 57 della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6:
"I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione
annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero
territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente
comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla
documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle
amministrazioni provinciali della Regione."
Art. 8
(Autorizzazioni speciali)
1. Il Presidente della
Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita
la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare
autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto
il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei.
Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un
anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve
naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma i possono essere
rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o
regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi
scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di
cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero
all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita
domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le
quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni
speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e
gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere
revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata
irregolarità.
Art. 9
(Modalità di raccolta)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante
le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata
del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.
3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina
anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E'
fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto
della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed
aerati atti a consentire la dispersione delle spore. E' vietato in ogni
caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del
sottobosco.
5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 10
(Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali,
individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su
proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali
ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o
scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali,
salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per
tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad
uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai
proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del
sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10
metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree
recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
Art. 11
(Limitazioni temporali)
1. La Giunta regionale,
sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su
richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può
disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla
raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del
sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema
modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano
la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti
floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di
una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla
commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione
degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
Art. 12
(Comissione tecnico-consultiva)
1. E' istituita una
commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei
e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica
quattro anni ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo
delegato, che la presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo
delegato;
c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e
forestali;
d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza
regionale;
f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e),
è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro
quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed
associazioni interessate.
3. La commissione:
a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui
alla presente legge;
b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative
regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti
disciplinati dalla presente legge;
c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo
stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge,
avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in
materia di agricoltura.
Art. 13
(Ispettorati micologici)
1. Presso ogni azienda USL
è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato
ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione,
identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di
intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di
intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente delle aziende USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita
convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di
lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche
di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di
riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per
altre attività.
Art. 14
(Corsi di formazione)
1. Le Province, i Comuni, le
Comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di
rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati
organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in
materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica
finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma
5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di
micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero
della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione
di personale agli ispettorati micologici.
Art. 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del
Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità
dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di
vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate
campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle
aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di
sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della
sanità.
2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza,
devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe
eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100mila a lire 200mila per chi:
1) esercita la raccolta senza avere versato il
contributo annuale di cui all'articolo 5;
2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di
raccolta di cui all'articolo 3;
b) da lire 100mila a lire 300mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della
settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi
dell'articolo 4, comma 10;
2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di
divieto ai sensi dell'articolo 11;
3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate
ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
c) da lire 200mila a lire 600mila per chi:
1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto
tesserino regionale di autorizzazione;
2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a
norma dell'articolo 10;
3) contravviene le disposizioni relative alle modalità
di raccolta di cui all'articolo 9;
4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta
riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;
d) da lire 50mila a lire 100mila per le violazioni delle disposizioni di
cui al presente capo non espressamente sanzionate.
2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui
all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati
dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle
altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione
rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione
amministrativa pecunaria da lire 600mila a lire 1milione 200mila e la
revoca dell'autorizzazione medesima.
3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo
restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati
previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta
altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad
enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree
tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree
medesime.
4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c) nn.
2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un
periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano
le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella
legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett.
c),nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino
regionale di autorizzazione.
CAPO Il
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
E DEGLI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO
Art. 17
(Commercializzazione dei funghi epigei spontanei)
1. La vendita dei funghi
epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale
rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla
identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di
superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi
delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a
certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati
micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro,indicare
provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del
controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve
contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le
fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato,
suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito
provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute
idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R.
medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di
cui al D.P.R. 376/1995.
Art. 18
(Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco)
1. La commercializzazione
dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei,
disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e
modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della
presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di
lire 50 milioni.
2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio
finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa,
sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione
regionale:
cap. 21175
"Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 32/98
" per lire 25 milioni;
cap. 24241
"Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione
previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 32/98 " per lire 25
milioni;
3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si
provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349
(Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.
4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998
viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:
cap. 02120
"Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di
altri prodotti del sottobosco".
5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate
anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e
forestale.
6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge
di approvazione del bilancio.
Art. 20
(Abrogazione)
1. La legge regionale il
settembre 1989, n. 58 è abrogata.
Art. 21
(Disposizioni transitorie)
1.
Sostituito dall'art. 57 della legge
regionale 7 giugno 1999, n. 6:
"Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà del
tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei
spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2000.
Relativamente ai tesserini rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data
di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo
annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del
1° gennaio 2000."
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata
minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino
regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.
3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul
Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed
acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui
all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.