La seguente legge:.
Capo I
RACCOLTA DEI FUNGHI
Art.1
1. Le regioni, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66
e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti.
2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente
la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
Art.2
1. Le regioni esercitano le
funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge
avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche
attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale.
2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le
agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine
di integrare il reddito normalmente percepito.
3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori
diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione
propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.
Art.3
1. Al fine di tutelare
l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le
regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità
montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la
raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2.
2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3,
possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite
tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.
Art.4
1. Le regioni, sentiti le
province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità
massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o
varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle
tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il
limite massimo di tre chilogrammi complessivi.
2. Le regioni vietano la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di
ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le
altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle
comunità montane competenti per territorio.
Art.5
1. Nella raccolta dei
funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.
2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche
morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di
contenitori in plastica.
5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio,
della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e
fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche
naturalistico dello stato dei luoghi.
Art.6
1. La raccolta dei funghi
epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di
gestione:
a. nelle riserve naturali integrali;
b. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c. nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale
competente per motivi silvo-colturali;
d. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari.
Art. 7
1. Le regioni possono, per
motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali
alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.
2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta
di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito
il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità
montane competenti per territorio.
Art. 8
1. In occasione di mostre,
di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse
micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale,
sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali
di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali
autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e
sono rinnovabili.
Art. 9
[comma 1 abrogato - sostituito dall'art.1 del DPR 14 luglio
1995, n. 376]
1. Al fine della tutela
della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità
sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico
(ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e
comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente,
delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o
regionale.
2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già
operanti e personale già dipendente.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le
regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già
attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
1. Le regioni, le province,
i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni
micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché
il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo
svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative
culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e
di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la
tutela della flora fungina.
2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti
delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 11
[abrogato dall’art.13 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo
forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza
sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei
antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie
provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori
professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali
aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate
campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende
speciali e le guardie giurate volontarie.
2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo
138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al
prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 12
1. Le regioni adeguano la
propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Art. 13
1. Ogni violazione delle
norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la
confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la
legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti
autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle
regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano
reato.
Capo II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 14
[abrogato - sostituito dall'art.2 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. La vendita dei funghi
freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa
vigente per i prodotti ortofrutticoli.
Art. 15
[abrogato - sostituito dall'art.3 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. La vendita al dettaglio
dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di
avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le
modalità previste dal regolamento locale d'igiene.
Art. 16
[abrogato - sostituito dall'art.4 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. È consentita la
commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi
spontanei:
a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola,
Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b. Cantharellus cibarius;
c. Cantharellus lutescens;
d. Amanita caesarea;
e. Morchella (tutte le specie);
f. Clitocybe gigantea, nebularis, geotropa;
g. Tricholoma georgii;
h. Pleurotus eryngii;
i. Armillaria mellea.
2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute
idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
[abrogato - sostituito dall'art.5 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. Con la denominazione di
"funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti
alle seguenti specie e varietà:
a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus edulis, Boletus pinicola,
Boletus aereus, Boletus reticulatus);
b. Cantharellus (tutte le specie);
c. Agaricus bisporus;
d. Marasmius oreades;
e. Auricularia auricula-judae.
2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute
eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in
commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo.
4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione:
"Contenuto conforme alla legge".
5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni
qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 18
[abrogato - sostituito dall'art.6 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. I funghi secchi sono
venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del
fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una
facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto,
ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.
3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di
preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano
nella richiesta di autorizzazione, di cui all'articolo 2 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, anche le generalità del
perito od espero nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il
confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente
comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.
4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire un milione.
Art. 19
[abrogato - sostituito dall'art.7 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. È vietata la vendita al
minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi
appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini) che
abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come extra (sezioni
intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita
previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di
cui all'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché
rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5.
Art. 20
[abrogato - sostituito dall'art.8 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori
per i preimballaggi di funghi secchi.
2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere
superiore al 12 per cento +/- 2 m/m.
Art. 21
[abrogato - sostituito dall'art.9 del DPR 14 luglio 1995, n.
376]
1. I funghi conservati
sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati,
surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie
facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può
contenere funghi di una o più specie.
2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi
scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità,
espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Art. 22
[abrogato dall’art.13 del DPR 14 luglio 1995, n. 376]
1. Per ogni specie fungina
destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo
21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento
dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i
cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio
nazionale.
Art. 23
1. La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte
delle competenti
autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire due milioni.
2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano
reato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 agosto
1993
SCALFARO
Ciampi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Conso