Il Consiglio
regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
promulga
la seguente legge
regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge
disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito
denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del
patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori
montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n.
352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che
possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.
Articolo 2
(Ambiti di raccolta)
1. Nei limiti e con le
modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera
nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo
gli usi.
2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la
partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia
riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e
tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi
risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni
cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i
cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la
denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben
evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e
degli altri prodotti del bosco riservata".
3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della
legge 16 giugno 1927 n. 1766.
Articolo 3
(Limiti quantitativi della raccolta)
1. In tutto il territorio
della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie
commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti
limiti:
a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola"
(porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di
chilogrammi uno per persona;
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per
persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la
quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il
limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui
all’articolo 4.
3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i
loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla
raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.
Articolo 4
(Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)
1. Ai sensi degli articoli
2 e 3 della legge 352/1993, gli enti preposti alla gestione della
raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle
limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:
a) dei cittadini residenti;
b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico
e di proprietà collettive;
c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.
2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle
limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di integrare il reddito
normalmente percepito.
Articolo 5
(Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)
1. Ai fini della presente
legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per
proprio consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti
gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) possono
assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualità
di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta
qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta,
il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente
carattere nominativo e validità annuale.
3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti
quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura
stabilita dagli enti gestori.
4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla
raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta
previsti dalla presente legge.
Articolo 6
(Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)
1. I Sindaci dei Comuni
liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del
Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche
lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di
chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed
autunnale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere
obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i Sindaci non
provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.
Articolo 7
(Limitazioni e autorizzazioni speciali)
1. Le comunità montane e i
consorzi di comuni per l’esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla
base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:
a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in
cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde
modificazioni sui fattori biobiotici o abiotici che regolano la
reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante
componenti il bosco;
b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali
autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni
temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e
consecutivi;
d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di
funghi in pericolo di estinzione.
Articolo 8
(Modalità di raccolta e divieti)
1. La raccolta dei funghi
deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le
parti necessarie alla determinazione della specie.
2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone,
purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo
danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a
consentire la diffusione delle spore.
4. E' vietato:
a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi
che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio
fungino e l'apparato radicale della flora;
b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori
stagni;
c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
d) raccogliere l’”amanita cesarea” allo stato di ovolo;
e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione,
quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.
5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un’ora
dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei
competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla
base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi
selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle
aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e
nelle zone industriali.
8. La raccolta di funghi all’interno delle aziende faunistico –
venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni
di silenzio venatorio.
9. E’ vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico.
Articolo 9
(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la
produzione connessa)
1. La Regione, le Province,
i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di
terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari
coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di
terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del
codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la
raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione
agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei
terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci
partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i
consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti
deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto,
anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi
provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli
stessi rilasciati.
3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi
quelli ricavati dalla attività economica esercitata nel perseguimento
dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di
sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al
70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 10.
Articolo 10
(Adempimenti a carico dei Consorzi)
1. I Consorzi di cui
all'articolo 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla
Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente
dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in
vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario,
trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente
l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare
riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le
spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con
relativa nota integrativa.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 la
percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco
volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto
produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e
sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo
sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;
b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti
dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione
Europea, dei prodotti del sottobosco;
c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione
e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché della
tutela della flora fungina.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati
sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio
delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale
progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione
pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e
sperimentazione.
5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale
all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare
le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza
espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.
Articolo 11
(Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)
1. I proprietari dei
terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di
uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative
agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento
di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o
autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite
atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che
consentono l'esenzione.
Articolo 12
(Funzioni di vigilanza)
1. Vigilano sull’osservanza
della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di
vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli
agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro
consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge
regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di
guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo
48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e
successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari
delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di
accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la
tutela dell’ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21
(norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e
per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale
coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e
possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche
con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 138 del Testo Unico di pubblica
sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della
vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza
di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento
di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita
dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate
rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati
anche dai consorzi con l’autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi
durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a
qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la
raccolta dei funghi.
5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di
vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano
servizio disarmate.
Articolo 13
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle
norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) per l’inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi
1 e 2 dell’articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
b) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 da euro
100,00 a euro 300,00;
c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui
all’articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
d) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4,
lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
e) per la violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 4,
lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
f) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 4,
lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
g) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 5,
da euro 30,00 a euro 90,00;
h) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6,
lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
i) per la violazione della disposizione di cui all’articolo 8, comma 7,
da euro 50,00 a euro 150,00;
l) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 8 e
9, da euro 30,00 a euro 90,00.
2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo
8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione
amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima
provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4
dell’articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all’ente gestore
che ne stabilisce la destinazione.
3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative valgono le
disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme
per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o
subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Competenti per l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme
riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei
proventi ai Consorzi di cui all’articolo 9 che insistono nel territorio
comunale, per le finalità di cui all’articolo 10.
Articolo 14
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge
regionale 3 maggio 1985 n. 30 (disciplina della raccolta dei funghi
spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili
con la presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione.
Data a Genova, addì 13 agosto 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa