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LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008)

RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DI ALTRI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

TITOLO VIII
Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi)

Capo I
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Art. 96
(Finalità)

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:
  a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;
  b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;
  c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 97
(Disciplina della raccolta dei funghi)(3)(186)

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.
2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:
  a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
  b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
  c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
  d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
  e) prevenzione degli incendi boschivi;
  f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
  g) espletamento di funzioni amministrative.
3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.
4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

Art. 98
(Modalità di raccolta)

1. Su tutto il territorio regionale:
  a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;(187)
  b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;(188)
  c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;
  d) sono vietati:
     1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
     2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;
     3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
  e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.(189)

Art. 99
(Limitazioni nelle aree protette)

1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere.(190)
2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'articolo 20 della l.r. 86/1983 aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.
5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:
  a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccoglibili;
  b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;
  c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

Art. 100
(Limitazioni particolari)

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101
(Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione)

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 15/2002. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.(191)
2. Gli enti di cui all’articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari.(192)

Art. 102
(Ispettorati micologici)

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.
1 bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell’agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale.(193)

Art. 103
(Informazione)(3)

1. I comuni, le province e le comunità montane possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi.

Art. 104
(Disponibilità finanziaria)

1. I proventi introitati dagli enti di cui all’articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo.(194)
2. (195)

Art. 105
(Vendita dei funghi epigei freschi)

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL).(196)
2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 106
(Certificazioni sanitarie)

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità:(197)
  a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;
  b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;
  c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;
  d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell’ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale dell’ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL.(198)
1 bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all’articolo 2 del d.m. 686/1996 in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all’albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare.(199)

Art. 107
(Specie ammesse)

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:
  a) Russula cyanoxantha;
  b) Russula virescens;
  c) Lactarius salmonicolor;
  d) Lactarius deterrimus;
  e) Lactarius sanguifluus;
  f) Lactarius semisanguifluus.
2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

Art. 108
(Funghi secchi - specie consentite)

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995.

Art. 109
(Funghi secchi e conservati)

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del dpr 376/1995 e comunque con modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.
2. I funghi conservati di cui all'articolo 9 del dpr 376/1995 devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

Art. 110
(Sanzioni)

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:(200)
  a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto;(201)
  b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
  c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;(202)
  d) (203)
  e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
  f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
  g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
  h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
  h bis) distruzione dei carpofori.(204)
1 bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un’ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.(205)
2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1 bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.(206)
3. (207)
4. (207)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
  a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;(208)
  a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;(209)
  b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
  c) vendita di funghi non riconoscibili.
5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.(210)
5 ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori.(211)

Art. 111
(Provvedimenti di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante “Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei” la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all’articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a: (212)
  a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;
  b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993;
  c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;
  d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);
  e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;
  f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;
  g) l’ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera.

Art. 112
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.
2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.


DELIBERAZIONE N° X / 3947 Seduta del 31/07/2015
Oggetto
APPROVAZIONE DEI “PROVVEDIMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAGLI ARTT. 97, 104 E 111 DELLA L.R. 5
DICEMBRE 2008, N. 31 IN MATERIA DI RACCOLTA FUNGHI - (A SEGUITO DI PARERE DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE)

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