Il Consiglio regionale ha
approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale :
Art. 1
(Esercizio delle funzioni amministrative)
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei
spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di
propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della
L.R. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio:
detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.
Art. 2
(Ambiti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è
consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le
esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi
vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la
disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi,
purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le
modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle
scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi
pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che
essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei
spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i
rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni,
possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di
tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in
pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.
Art. 3
(Esercizio della raccolta)
1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto,
da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età,
abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento
di cui all'articolo 5.
2. E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da
persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il
quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito
all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1
coloro i quali:
a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del
decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4
della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34;
c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata
da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto
1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in
possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3,
richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio
dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.
Art. 4
(Abilitazione)
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è
documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente
nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato,
previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7
aggiunto dall'art. 24, l.r. 22 dicembre
2009, n. 31: e subordinatamente al
versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio
regionale.
3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1
sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino,
consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di
funghi eliminato dall'art. 24, l.r. 22
dicembre 2009, n. 31: edito dalla Regione Marche.
Aggiunto dall'art. 24, l.r. 22 dicembre
2009, n. 31: 4 bis. L’ente
competente provvede a predisporre e ad aggiornare l’elenco dei tesserini
rilasciati.
Art. 5
(Permesso di raccolta)
1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti
importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche
costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:
a) modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
b) modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
c) modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
euro 30,00 per permesso semestrale ai non
residenti;
d) modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
euro 60,00 per permesso annuale ai non
residenti.
e) eliminato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
1 bis. Il pagamento degli importi di cui al
comma 1 è effettuato a favore dell’ente competente nel cui ambito
territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la
raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso
valido su tutto il territorio regionale.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i
minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. eliminato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
4. Gli importi modificato dall'art. 1, l.r.
6 novembre 2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
sono aggiornati annualmente con
riferimento ai dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita.
5. modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre
2002, n. 21, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
Ferma restando l’osservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui
al comma 1 se esercitano la raccolta nell’ambito del territorio degli
stessi beni gravati da uso civico.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente
all'esercizio del diritto ivi contemplato.
Art. 6
(Autorizzazioni speciali)
1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate
gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per
scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre
manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
Art. 7
(Corsi formativi)
1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e
naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione
con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di
almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle
specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli
allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia
di tutela della flora e dell'ambiente naturale.
2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste
nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il
rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
Art. 8
(Utilizzo delle risorse)
1. eliminato dall'art. 24, l.r. 22
dicembre 2009, n. 31.
2. Modificato
dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31: Le risorse
derivanti dai permessi di raccolta di cui all’articolo 5 sono utilizzate
per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in
particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università,
gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le
associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o
regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi
didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli
aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei
funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
3. Le risorse (eliminato dall'art. 24, l.r.
22 dicembre 2009, n. 31: del fondo)
sono altresì utilizzate per sostenere le
iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 352/1993, che, in modo
associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici,
nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate
da adibire alla vigilanza della presente legge.
4. Parte delle risorse (eliminato
dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
del fondo) possono essere inoltre destinate alla
realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento
ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione
e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.
Art. 9
(Disposizioni particolari per le zone montane)
1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti
competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci
per cento di quella disponibile:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti
quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i
quattro chilogrammi per persona.
2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata
all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata
dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei
soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza
nazionale o regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993. l
predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale,
che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio
ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di
eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima
delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta,
compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti
competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo
integrativo degli importi di cui all'articolo 5.
Art. 10
(Limiti, modalità di raccolta e divieti)
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata
in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari
concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a
quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione
ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi
lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o
altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo
chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di
misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare
intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura
determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di
raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è
vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
Art. 11
(Commercializzazione)
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui
all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi
dell'articolo 2 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 ed a certificazione di
avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi
spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono
essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e
dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio
dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al
superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta
da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti
della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno
dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi i delle Aziende
sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è
finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e
identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di
trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate
dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il d.p.r. 376/1995 e la
normativa statale in materia.
Art. 12
(Controllo sanitario)
1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di
prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di
informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo
scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'ispettorato micologico
collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di
specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del
tariffario, di cui all'articolo 8 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7, per gli
accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione
delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività
commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della
nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto
per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli
cittadini.
Art. 13
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge
è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995,
nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r.
19 luglio 1992, n. 29.
Art. 14 modificato dall'art. 12, l.r. 2
agosto 2006, n. 13, e dall'art. 24, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31:
(Sanzioni amministrative)
1. Fatta salva l’applicazione delle norme
penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della
presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti,
alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità
dell’infrazione effettuata:
a) coloro che esercitano la raccolta senza
essere in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 4 sono
soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa
fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;
b) coloro che esercitano la raccolta senza
avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono
soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro
260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di
accertamento. Il tesserino è consegnato all’ente che lo ha rilasciato,
il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo
da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al
versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5;
c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa
compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.
2. Le funzioni inerenti l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli
enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità
previste dalla l.r. 33/1998.
Art. 15
(Modificazioni alla l.r. 34/1987)
1. Il titolo della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 è così modificato: "Norme
per la tutela e la valorizzazione dei tartufi".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1987 sono soppresse le
parole: "e dei funghi".
Art. 16
(Norme transitorie)
1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti
ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all’entrata in vigore della
presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano
il proprio tesserino all’ente competente entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge per ottenere il rilascio del
tesserino di cui all’articolo 4.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si
applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste
dalla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. 34/ 1987 sono
abrogati.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì L.R. 25 luglio 2001
IL PRESIDENTE
(Vito D’Ambrosio)
________________________________
ALLEGATI
ALLEGATO A - Elenco delle più comuni specie velenose (articolo 7)
1) Amanita phalloides
2) Amanita phalloides var. alba
3) Amanita verna
4) Amanita virosa
5) Cortinarius orellanus e suo gruppo
6) Galerina marginata
7) Gyromitra esculenta
8) Lepiota helveola e suo gruppo
ALLEGATO B - Elenco delle più comuni specie tossiche (articolo 7)
1) Amanita pantherina
2) Amanita muscaria
3) Boletus satanas
4) Boletus lupinus
5) Clitocybe dealbata e suo gruppo
6) Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)
7) Hebeloma sinapizans
8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato
9) Lepiota cristata
10) Mycena pura
11) Omphalotus olearius
12) Paxillus involutus
13) Rusula lueotacta e tutte quelle a sapore acre
14) Tricholoma filamentosum
15) Tricholoma pardinum
16) Tricholoma sciodes
17) Tricholoma virgatum
18) Tricholoma bresadolanum
19) Tricholoma sulphureum
20) Hypholoma fasciculare
21) Hypholoma sublateritium
22) Agaricus xanthoderma e suo gruppo
23) Ramaria formosa
24) Ramaria pallida
25) Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)
ALLEGATO C - Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui
e consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrate a norma
dell'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo
11)
1) Agaricus arvensis
2) Agaricus bisporus (= Psalliota bispora)
3) Agaricus bitorquis
4) Agaricus campestris
5) Agaricus hortensis (= Psalliota hortensis)
6) Agaricus macrosporus
7) Agrocybe aegerita (= Pholiota aegerita)
8) Amanita caesarea
8 bis) Amanita ovoidea
9) Armillariella mellea (= Armillaria mellea)
10) Hirneola auricula judae
11) Boletus aereus
12) Boletus aestivalis (= Boletusreticulatus)
13) Boletus appendiculatus
14) Boletus edulis
15) Boletus impolitus
16) Boletus pinophilus (= Boletus pinicola)
17) Boletus regius
18) Krombholziella (= Leccinum; tutte le specie)
19) Xerocomus badius (= Boletus badius)
20) Suillus granulatus (= Boletus granulatus)
21) Suillus luteus (= Boletus luteus)
22) Calocybe gambosa (= Tricholoma georgii)
23) Cantharellus (Tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis
var. lutescens, muscigenus)
24) Craterellus cornucopioides
25) Clitocybe geotropa
26) Clitocybe gigantea (= Leucopaxillus giganteus)
27) Hydnum albidum
28) Hydnum repandum
29) Hydnum rufescens
30) Hygrophorus penarius
31) Hygrophorus russula (= Tricholoma russula)
32) Camarophyllus pratensis (= Hygrophorus pratensis)
33) Lactarius deliciosus
34) Lactarius sanguifluus
35) Lentinus edodes
36) Macrolepiota excoriata
37) Macrolepiota konradii (= Lepiota Konradii)
38) Macrolepiota mastoidea
39) Macrolepiota procera (= Lepiota procera)
40) Marasmius oreades
41) Morchella (tutte le specie)
42) Pholiota mutabilis (= Kuehneromices mutabilis)
43) Pholiota nameko mutabilis
44) Pleurotus cornucopiae
45) Pleurotus eryngii
46) Pleurotus ostreatus
47) Russula aurea
48) Russula cyanaxantha
49) Russula decolorans
50) Russula delica
51) Russula heterophylla
52) Russula paludosa
53) Russula vesca
54) Russula virescens
55) Stropharia rugosoannulata
56) Tricholoma acerbum
57) Tricholoma columbetta
58) soppresso
59) Tricholoma gausapatum
60) Tricholoma imbricatum
61) Tricholoma myomyces
62) Tricholoma portentosum
63) Tricholoma scalpturatum
64) Tricholoma terreum
65) Volvariella esculenta
66) Volvariella volvacea