1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la
certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e dal D.P.R. 14 luglio
1995, n. 376, al fine di:
a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed
assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;
b) agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la
raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;
c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la
formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché
attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico
(Ispettorati Micologici).
Art. 2
Abilitazione alla raccolta e permesso annuale
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei è consentita a chiunque sia in possesso di un apposito
tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto
il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta
regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3; la
raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente
legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree
opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei
cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.
2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella regione Molise
viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità
alla raccolta di cui all'articolo 4.
3. Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o
autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di
residenza.
4. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da
altre regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la
raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo
amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro
50,00 per i non residenti.
5. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno
gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla
REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente
istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni
periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido
esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente
effettuare solo dalla data del versamento.
6. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di
raccolta non è dovuto qualora non si esercita l'attività di raccolta dei
funghi durante l'anno.
Inserito dalla Art.1 della LR 8 ottobre
2010, n. 17:
"è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del
versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori
residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di
età."
Art. 3
Rilascio del tesserino
1. Il tesserino di
idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene rilasciato a chi
abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta dell'interessato, in
carta semplice, controfirmato, se minorenne, dall'esercente la potestà.
La richiesta va corredata di:
a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;
b) due foto formato tessera;
c) Sostituito dall’Art.1 della LR 8
ottobre 2010, n. 17: "copia della ricevuta di versamento del
contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro
che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età."
2. Il tesserino di idoneità:
a) è personale e non cedibile;
b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore
nonché la data del rilascio;
c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è
rinnovabile a domanda.
3. La Provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione
della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta.
4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo
amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è
aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento
del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla
REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente
istituito.
5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4
va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.
6. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del
tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità
alla raccolta.
7. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di
cui al comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta,
agli organi preposti alla vigilanza.
Art. 4
Attestato di idoneità alla raccolta
1. Il candidato per
conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per
almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e
superare un test finale di verifica.
2. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere
autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla
stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si
intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro
quindici giorni dal ricevimento della stessa.
3. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno
compiuto i 65 anni di età e sufficiente la frequenza del corso e le
stesse sono dispensate dal test finale di verifica.
4. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme
alle indicazioni statali di cui alla legge n. 352/1993, tenuti da uno o
più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.
5. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo
dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a), del
comma 1, dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di
frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a
quella di cui al comma 1, già rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o
associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile.
Aggiunto dall'Art.1 della LR 8 ottobre
2010, n. 17:
"5-bis. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il
tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito
la propria residenza nella regione Molise e che siano già in possesso
del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto
dalla normativa della regione di provenienza."
Art. 5
Modalità di raccolta
1. Su tutto il territorio
regionale la raccolta regolarmente autorizzata:
a) è consentita dall'alba al tramonto;
b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di
alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa
danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione;
d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di
tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da
sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.
2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una
sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire,
successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente
realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.
3. È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque
idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
Art. 6
Limiti della raccolta
1. Il limite massimo di
raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo,
salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico
carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. Armillaria mellea,
Agrocybe aegerita, etc.).
2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi
didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per
specie.
3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono
manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la
determinazione della specie di appartenenza.
4. È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari,
purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi
raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo
giornaliero personale di raccolta consentito.
Art. 7
Divieti di raccolta
1. La raccolta dei funghi
epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili
ad uso abitativo salvo che ai proprietari.
2. La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca
mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a
sua cure e spese, Aggiunto dall'Art.1
della LR 8 ottobre 2010, n. 17:
"previa comunicazione alla Provincia competente per territorio,"
lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m. da
terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3
dell'articolo 8.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità
pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone
industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per
scopi scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.
4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti
organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base
di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli Enti locali
interessati;
e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni
dall'impianto.
5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta
dei seguenti esemplari:
a) Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello
inferiore a cm. 3;
b) Calocybe gambosa (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm.
2;
c) Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello
inferiore a cm. 2;
d) Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso; e) Russula virescens
(Colombina verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la
salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di
estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione
alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.
Art. 8
Raccolta riservata
1. Gli imprenditori
agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché
siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il
previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Provincia
a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza
limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici
cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa
approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di
equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare
l'autorigenerazione dell'ecosistema.
2. Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere
esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e
dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del
fondo.
3. Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la
scritta: "Raccolta funghi riservata" di dimensioni minime pari a 30 cm.
di base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50
m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni
tabella sia visibile la precedente e la successiva, ed in modo che
almeno una di esse sia visibile da qualsiasi punto di accesso al
terreno.
Art. 9
Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico
1.
Sostituito dall’Art.1 della LR 8 ottobre
2010, n. 17:
"Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e
manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale
competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di
funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e
le persone autorizzate."
2. Abrogato dall’Art.1 della LR 8 ottobre
2010, n. 17
Art. 10
Raccolta a fini economici
1. La Provincia rilascia
speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al
quantitativo massimo stabilito, in favore di:
a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella
regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività
prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;
b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di
proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a
qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che
effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale
percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei
boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere
alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle
disposizioni di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21,
le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.
Art. 11
Ispettorati micologici
1. L'A.S.Re.M. istituisce,
nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del
Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del decreto
ministeriale 16 ottobre 1998 del Ministro della sanità, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico,
che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o
comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume
di attività localmente richiesto.
2. L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio
personale e senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i
casi di cui al comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del
personale addetto.
3. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente
attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di
attrezzature idonee alla funzione da svolgere.
4. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture
sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può
avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni
micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso
dell'attestato di cui al decreto ministeriale n. 686/1996 e le strutture
necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.
Art. 12
Funzioni dell'Ispettorato micologico
1. All'Ispettorato
micologico sono assegnate le seguenti competenze:
a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n.
376/1995, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;
b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e
comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al
rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile
per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi
freschi spontanei di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n.
376. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i
soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le
modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;
c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di
cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto
deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la
nomina della commissione esaminatrice;
d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi
raccolti, ai fini della commestibilità;
e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza
relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione
da funghi;
f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per
l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere,
attività di educazione alimentare;
g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in
commercio provenienti da altri Paesi.
Art. 13
Corsi per raccoglitori
1. L'A.S.Re.M., le
Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile, le Comunità montane e le Province,
organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di
cui all'articolo 4.
Art. 14
Attività di educazione e informazione
1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M.,
le Province e le Comunità montane, nell'ambito delle iniziative volte a
diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con
la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni
micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
civile, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per
diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro
importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di
prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i
divieti posti dalla normativa vigente.
TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Art. 15
Commercializzazione
1. L'autorizzazione alla
vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco
esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione
delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'articolo 2 del
D.P.R. n. 376/1995.
2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei
coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1
rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti
ortofrutticoli.
3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei
commestibili elencati nell'allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995.
4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi
spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute
commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare
dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o
delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento
delle specie fungine di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995 o
dell'attestato di micologo di cui al decreto ministeriale n. 686/1996.
6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità
finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o
dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La
cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere
comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune
competente.
7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni
non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che
rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui
all'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995, non necessitano
dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di
tali confezioni.
8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di
cui all'articolo 21.
Art. 16
Commercializzazione dei funghi secchi e conservati
1. La commercializzazione
dei funghi secchi di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995, di
funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi
porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di
autorizzazione al commercio.
2. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad
eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo
gruppo di cui al comma precedente.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione
comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.
Art. 17
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati
sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sottovuoto, congelati
o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono
possedere i requisiti prescritti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.
376/1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie
comprese nell'allegato II del D.P.R. n. 376/1995.
Art. 18
Certificazione sanitaria
1. La vendita dei funghi
epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa
certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su
richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie
fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi
dell'articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995 da parte dell'Ispettorato
micologico della A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto
deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:
a) il peso e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data del controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.
3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni
imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola
specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di
conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al
controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.
TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 19
Vigilanza
1. La vigilanza
sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del
Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia
urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione
dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie
giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle
associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le
Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.
2. Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli Enti gestori.
Art. 20
Sanzioni amministrative
1. Ogni violazione delle
norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la
confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di
tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;
b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il
permesso annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta
sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta,
in corso di validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in
caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di
cui alle lettere a) e b);
d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione
delle disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;
e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad
un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;
f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un
chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti
consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la
sanzione aggiuntiva di euro 25,00;
g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea
(Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis
(Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3
e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius
(Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;
h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle
aree ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;
i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di "raccolta
funghi riservata" è in assenza di regolare autorizzazione; l) da euro
50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità
con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8;
l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in
difformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8;
m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di
raccolta riservata ai sensi dell'articolo 8;
n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente
sanzionato.
2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed
eventualmente alla sua revoca definitiva.
3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di
commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 23 della legge n. 352 del 1993.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento
sull'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE -
Servizio tesoreria - CAMPOBASSO.
6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico
competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione
sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad
Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.
7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle
sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso
della Giunta regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONITRANSITORIE E FINALI
Art. 21
Direttive della Giunta regionale
1. La Giunta regionale
provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della
presente legge.
Art. 22
Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti
1. La Regione Molise, per il
tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a
divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60
giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di
opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato
integralmente il qui presente testo di legge.
Art. 23
Disciplina transitoria
1. Gli iscritti alle
associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino di
idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett.
a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione alle
predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle
associazioni medesime.
2. Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità
di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.
3. Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al
comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire
l'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.
Art. 24
Disposizioni abrogative
1. Sono, o restano,
abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: «Norme sulla
raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i
principi stabiliti dalla legge n. 352/1993»;
b) legge regionale 7 settembre 2000, n. 40, concernente: «Sospensione
degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000 ad
oggetto: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi
epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
c) legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20, concernente: «Modifiche alla
legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante: "Norme sulla raccolta
e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi
stabiliti dalla legge n. 352/1993"»;
d) legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35, concernente: «Modifiche alla
legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente: "Norme sulla
raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i
principi stabiliti dalla legge n. 352/1993"».
Art. 25
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate derivanti dal
rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al
comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo
amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione
delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in
un'unica UPB di entrata a 062 "Altri proventi" del bilancio regionale
per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla
copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:
a) ai trasferimenti a Province e Comunità Montane per l'assolvimento dei
compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge
proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori
residenti;
b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al
finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia
micologica.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si
quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00
trovano iscrizione nella UPB n. 250: "Produzioni agricole e politiche di
valorizzazione della montagna" dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativa di
bilancio.
Art. 26
1. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.