1 − PREMESSA
Il 4 dicembre 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato la
Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 24 "Tutela dei funghi epigei
spontanei".
Il provvedimento, in vigore dal 17 giugno 2008, ridefinisce le norme di
tutela ambientale di tali importanti organismi con l'intento di
regolamentarne la raccolta nel rispetto delle consuetudini tradizionali
e, per quanto possibile, in un'ottica di continuità rispetto al quadro
normativo regionale e nazionale previgente.
In una logica di semplificazione e ottimizzazione della relativa
disciplina, nonché in attuazione della legge 23 agosto 1993 n. 352
"Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati", sono state introdotte alcune novità
rispetto alla legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 "Norme per la
conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale",
abrogata espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi.
Fermo restando il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
commentato, con la presente circolare si intende fornire l'illustrazione
argomentata degli aspetti salienti della nuova normativa, raccomandando,
per una migliore comprensione e completezza di informazione, la lettura
della presente in parallelo al testo della l.r. 24/2007.
2− FINALITÀ DELLA LEGGE E CONTROLLI SANITARI. (ARTICOLI 1 E 7).
La nuova normativa, come esplicitato dal dettato dell'articolo 1
(Finalità), persegue l'attuazione dei principi fondamentali per la
tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei previsti dalla
precitata legislazione nazionale di riferimento.
Trattandosi di norma di tutela ambientale che considera i funghi epigei
come elemento dell'ecosistema, gli aspetti sanitari e quelli inerenti la
loro commercializzazione sono trattati unicamente all'articolo 7
(Controlli sanitari), con un rinvio alle disposizioni del D.P.R. 14
luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati) che mantiene quindi intatta la sua operatività e cogenza.
L'articolo sottolinea inoltre che, in sede di controllo di funghi
destinati alla vendita e alla somministrazione, l'ispettore micologo può
procedere alla distruzione dei funghi in caso di dubbi sulla sicura
determinazione delle specie o per la presenza di condizioni di
alterazione che pregiudichino la commestibilità del prodotto.
E' inoltre previsto che il servizio di controllo sanitario possa essere
richiesto agli ispettorati micologici delle ASL anche dai cittadini che
intendano far accertare la commestibilità dei funghi da loro stessi
raccolti.
3− LIMITI, MODALITÀ E DIVIETI DI RACCOLTA (ARTICOLO 2).
Le limitazioni, le modalità e i divieti di raccolta dei funghi sono
puntualmente esplicitati all'articolo 2 (Raccolta dei funghi epigei
spontanei) che recepisce indicazioni già presenti sia nella l.r. 32/1982
sia nella l. 352/1993.
In relazione ai quantitativi di raccolta permessi, il limite è ora
fissato in tre chilogrammi complessivi per persona al giorno, come
previsto dalla norma nazionale e superando il criterio numerico di
raccolta di cui alla l.r. 32/1982; ne consegue che anche nel caso di
esemplari unici che superino il suddetto limite non sono previste
deroghe al limite dei tre chilogrammi consentiti.
Il legislatore, onde prevenire incidenti derivanti dal consumo di
esemplari, o di parti di essi, riconosciuti come commestibili, ma in
realtà nocivi, ha inteso sottolineare l'importanza di una raccolta di
esemplari interi e certamente identificabili, vietando altresì la
raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.
Al fine della massima diffusione delle specie fungine, la norma prevede
poi che venga effettuata in loco una sommaria pulizia dei funghi
raccolti, che gli stessi vengano riposti e trasportati in contenitori
che permettano la propagazione delle spore e che non siano impiegati
contenitori di plastica (sacchetti, ecc.). Come già precisato la
quantità massima che può essere trasportata durante l'attività di
ricerca e raccolta è pari a tre chilogrammi complessivi per persona al
giorno, essendo questa la massima quantità di funghi lecitamente
raccoglibile.
In merito alle modalità di raccolta viene ribadito il divieto di
utilizzo di mezzi (rastrelli, uncini ecc.) che possano danneggiare lo
strato umifero del terreno, il micelio fungino o altri apparati ipogei,
così com'è sanzionata la nociva pratica del distruggere o danneggiare
volontariamente specie fungine, anche se non commestibili o velenose.
Fermo restando che, in una logica di tutela degli ecosistemi, su tutto
il territorio regionale è comunque vietata la raccolta dal tramonto alla
levata del sole al fine di non generare situazioni di disturbo alle
specie della fauna selvatica con cicli di vita notturni, la legge
individua inoltre molteplici ambiti territoriali dove, per motivazioni
diverse, è stabilito il divieto di raccolta.
Fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 4 (Deroghe per i
proprietari dei fondi), è quindi vietata la raccolta nei castagneti da
frutto in attualità di coltivazione, intendendo con questa dizione
quelli che si trovano in condizioni di evidente pulizia perché
pascolati, falciati o tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti.
La norma trova motivazione nella necessità di salvaguardare da prelievi
indiscriminati quelle aree dove vi è una gestione agricola evidentemente
attiva ed evitare un danno economico ai coltivatori.
Parimenti, in recepimento della norma nazionale di riferimento, è
vietato l'esercizio della raccolta nei giardini e nei terreni di diretta
pertinenza (cioè nelle immediate adiacenze) degli immobili ad uso
abitativo, fatta eccezione per i soggetti di cui al citato articolo 4.
Si sottolinea come per la sussistenza dei divieti non sia necessario che
le succitate aree siano recintate o "palinate" e come le norme stesse
non introducano un divieto di transito in tali aree: una eventuale
segnaletica potrà comunque essere apposta in loco, anche ai sensi del
Codice Civile, a discrezione del soggetto avente un titolo giuridico
rilevante sul fondo. A tal proposito si evidenzia che la legge vieta
esplicitamente la raccolta nelle aree in cui sia vietato l'accesso ai
sensi dell' articolo 841 del Codice Civile.
Relativamente ai divieti previsti per motivi di tutela ambientale, in
attuazione dei disposti di cui all'articolo 6 della l. 352/1993, è
stabilito che la raccolta dei funghi epigei è vietata nelle aree,
individuate dagli organismi di gestione competenti e nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette
regionali e dei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo
3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992,
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
Allo stato attuale, nell'ordinamento giuridico regionale, sono presenti
molteplici leggi istitutive di aree protette, che in merito si
atteggiano in modo diversificato, con ipotesi che vanno dal silenzio
sull'argomento ad un generico richiamo alla l.r. 32/1982, ormai abrogata
espressamente nelle parti relative alla raccolta funghi.
Ferma restando l'efficacia degli eventuali divieti già contenuti nelle
leggi istitutive delle aree protette e nei regolamenti di fruizione
delle stesse, alla luce della norma qui commentata deve quindi ritenersi
possibile in via generale la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle
aree protette regionali, nel rispetto dei disposti della l.r. 24/2007,
fatti salvi espressi provvedimenti di divieto deliberati dai competenti
organismi di gestione ai sensi dell'articolo 2 comma 7 lettera c) della
legge stessa.
Parimenti, nelle aree ricadenti all'interno dei siti costituenti la Rete
Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio
92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la
raccolta dei funghi epigei spontanei è in via generale consentita nel
rispetto dei disposti della l.r. 24/2007, fatti salvi espressi
provvedimenti di divieto contenuti nelle misure di conservazione e nei
regolamenti in essere o di futura adozione da parte dei soggetti gestori
ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. .
In relazione al recepimento in legge della possibilità di disporre il
divieto di raccolta nelle aree specificamente interdette per motivi
selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e
scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli Enti Locali, si
sottolinea come queste non siano state ancora oggetto di identificazione
ai fini della raccolta funghi: è bene pertanto precisare che tali aree
non corrispondono ai soprarichiamati siti di cui alla Rete Natura 2000,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
Sotto il profilo delle limitazioni temporali, la legge regionale in
esame pone in capo alla Provincia la potestà di vietare la raccolta di
una o più specie fungine per periodi limitati. L'esercizio di tale
potere può avvenire di iniziativa dell'Amministrazione provinciale o su
sollecitazione di associazioni culturali e in particolar modo di
associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale:
l'applicabilità di tale norma può ricorrere ad esempio in situazioni di
tossicità di talune specie conseguenti a particolari eventi di
inquinamento o a valutazioni di ordine sanitario. Il provvedimento di
divieto sarà assunto dopo aver acquisito il parere non vincolante degli
altri Enti Locali interessati e competenti per territorio.
Il legislatore ha poi regolamentato la costituzione di aree delimitate,
anche ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, ove la raccolta
funghi è consentita a fini economici.
E' il caso quindi delle aree, anche di proprietà pubblica, eventualmente
concesse per i succitati scopi, in gestione a terzi o dei cosiddetti
consorzi: i soggetti che possono attivare tale procedura e formulare
istanza alla Provincia sono quindi quelli indicati agli articoli 4 e 5
della l.r. 24/2007 (proprietari, usufruttuari, aventi titoli giuridici
inerenti i fondi, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, gestori
delle aree boscate, utenti di usi civici specifici e di proprietà
collettive e soci di cooperative agricolo−forestali).
In queste aree, opportunamente segnalate con tabelle apposte a spese del
soggetto richiedente, la raccolta funghi da parte di terzi può essere
esercitata in deroga ai quantitativi di legge (tre chilogrammi
complessivi per persona al giorno) e il raccoglitore deve comunque
essere munito dell'autorizzazione regionale alla raccolta di cui
all'articolo 3 della l.r. 24/2007, anche qualora la raccolta sia
subordinata al pagamento di una somma.
4 − AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALLA RACCOLTA (ARTT. 3 E 13).
La novità più rilevante del provvedimento in esame è l'introduzione di
un'unica autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei con
validità sull'intero territorio regionale, che supera il previgente
sistema delle autorizzazioni locali e la moltitudine di costi
autorizzativi differenziati che caratterizzavano i diversi ambiti
territoriali.
L'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)
della l.r. 24/2007 introduce quindi l'obbligo del possesso
dell'autorizzazione alla raccolta per chiunque, anche se di minore età,
effettui questa attività in qualsiasi luogo del territorio regionale.
Nonostante il rilascio dell'atto autorizzativo restano ovviamente salvi
i divieti, i limiti e le modalità di raccolta indicate all'articolo 2
della legge regionale. In particolare il richiamo effettuato al comma 1
dell'articolo 3 alle aree protette e a quelle incluse nella Rete Natura
2000 rammenta la possibilità di regolamentare in senso più restrittivo
la raccolta in queste aree, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 lett. c),
già commentato in precedenza.
In merito all'articolo 3 comma 1 bis, con l'introduzione di una deroga
al possesso dell'autorizzazione per la raccolta delle specie ivi citate
− chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), prataioli (Agaricus
campestris, Agaricus macrosporus), specie diverse del genere Morchella,
gambe secche (Marasmius oreades, orecchione (Pleurotus ostreatus),
coprino chomato (Coprinus comatus), mazza di tamburo (Macrolepiota
procera) − il legislatore regionale ha inteso sollevare dagli obblighi
autorizzativi e dai derivanti oneri coloro che esercitano la raccolta di
tali specie di basso pregio economico, presenti soprattutto in ambiti di
pianura.
Ferma restando pertanto la validità dell'autorizzazione sull'intero
territorio regionale, sotto il profilo procedurale la Regione Piemonte
ha peraltro delegato la funzione amministrativa del rilascio del
provvedimento alle Comunità Montane, alle Comunità Collinari, nonché ai
Comuni, non facenti parte di tali comunità, che già si erano dotati del
"tesserino" ex lege 32/1982, in modo continuativo, nei tre anni
precedenti alla pubblicazione della l.r. 24/2007.
A tal proposito, si segnala che i Comuni che, per effetto della riforma
del sistema delle Comunità Montane di cui alla l.r. 19 del 1 luglio 2008
(Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16
[Testo unico delle leggi sulla montagna]), perdono lo status di comune
montano e l'appartenenza alle predette Comunità, mantengono, sempre che
non rientrino nell'ambito di una Comunità collinare, la possibilità di
rilasciare l'autorizzazione ex articolo 3 della l.r. 24/2007, con tutti
i benefici di legge, in quanto nei tre anni precedenti all'entrata in
vigore del provvedimento di fatto sui loro territori aveva luogo la
raccolta funghi regolamentata dalla l.r. 32/1982 per il tramite della
Comunità Montana.
Il legislatore regionale, pur estendendo per l'utente il bacino di
raccolta a tutto il territorio regionale, ha inteso infatti conservare e
assicurare un'entrata finanziaria a tutti gli Enti presumibilmente
interessati dalla raccolta funghi che continuino a mantenere un servizio
di "sportello" ai cittadini.
Resta ovviamente fermo che il cittadino deve possedere l'autorizzazione
anche in caso di raccolta al di fuori dei confini delle amministrazioni
delegate al rilascio dell'autorizzazione (Comunità Montane, Comunità
Collinari e Comuni legittimati).
E' opportuno ricordare che la legge riserva comunque ancora a Comunità
Montane, Comunità Collinari e Comuni interessati la potestà di fissare
limiti all'esercizio della raccolta sui territori di competenza,
possibilità che alla luce degli altri disposti di legge si può tradurre
unicamente nella fissazione di calendari di raccolta (inizio e fine
stagione, giorni di "fermo della raccolta", eventuali giorni
differenziati per residenti e non ecc.), di cui deve essere data ampia e
accessibile informazione al pubblico dei raccoglitori. E' bene quindi
sottolineare l'opportunità che il cittadino dotato dell'autorizzazione
regionale, nel cambiare zona di raccolta, si informi sempre sulla
eventuale esistenza dei succitati limiti locali per non incorrere in
sanzioni.
Il titolo autorizzativo regionale, rappresentato unicamente dalla
ricevuta di versamento della somma stabilita ai sensi della legge
regionale, ha carattere personale ed è relativo all'intestatario della
ricevuta stessa. La ricevuta di versamento ha altresì valenza di
denuncia di inizio attività e deve indicare la causale di versamento, le
generalità, il luogo, la data di nascita e la residenza del raccoglitore
intestatario. A tal proposito si segnala che alcuni Enti mettono a
disposizione presso gli Uffici postali bollettini prestampati.
Quale causale di versamento, a titolo di esempio, si suggerisce di usare
la seguente:
"l.r. 24/2007 Autorizzazione raccolta funghi 200.... (anno/i di
riferimento)"
In sede di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza, la
ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente ad un documento di
identità in corso di validità.
Ferma restando la presenza della corretta causale, si ritiene che nel
caso in cui la compilazione della ricevuta di versamento risulti
incompleta, ma munita di elementi che permettano di collegare con
certezza l'intestatario al documento di identità esibito
contestualmente, l'autorizzazione debba ritenersi comunque valida.
Il cittadino che intende essere autorizzato alla raccolta sul territorio
regionale dovrà quindi unicamente versare, a sua scelta, ad una Comunità
Montana, ad una Comunità Collinare o a uno dei Comuni che hanno i
requisiti previsti dalla legge, secondo le modalità di riscossione da
questi fissate (conto corrente postale, conto corrente bancario,
tesoreria dell'ente ecc), la somma relativa all'importo annuale
stabilita ogni tre anni dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente.
La validità dell'autorizzazione è relativa all'anno solare: ne consegue
ad esempio che se il versamento annuale viene effettuato nel mese di
agosto l'autorizzazione scadrà comunque al 31 dicembre dell'anno in cui
è stato effettuato il versamento stesso.
E' importante sottolineare che risulta possibile effettuare in un'unica
soluzione il versamento di una somma pari a due o al massimo tre
annualità, ottenendo così un'autorizzazione cumulativa per due o tre
anni solari.
Ai sensi dell'articolo 3 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei
spontanei) della l.r. 24/2007, con deliberazione n. 20−11212 del 14
aprile 2009 la Giunta regionale ha fissato in 30 Euro l'ammontare del
costo annuale dell'autorizzazione regionale per il periodo 2009−2011. Si
sottolinea quindi che è possibile provvedere al versamento di una somma
pari a due annualità (60 Euro) o a tre annualità (90 Euro), evitando
così eventuali futuri aumenti.
In merito alla necessità di apporre la marca da bollo nella misura di
14,62 Euro sulla ricevuta di versamento così come previsto dal d.p.r. n.
642/1972, l'Agenzia delle Entrate − Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso − Roma, appositamente interpellata in merito, con nota prot.
954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato tale imposizione
fiscale e la conseguente necessità di apporre la marca da bollo sulla
ricevuta di versamento.
Nel rammentare che la mancata apposizione della marca da bollo
rappresenta un illecito fiscale perseguibile ai sensi di legge, si
precisa peraltro che se il versamento è relativo a due o tre annualità e
quindi l'autorizzazione ha carattere pluriennale, il cittadino apporrà
un'unica marca da bollo.
Il provvedimento legislativo oggetto della presente Circolare ha infine
definito in modo più preciso la destinazione delle risorse finanziarie
direttamente introitate dagli Enti delegati al rilascio della
autorizzazione alla raccolta, al fine di indirizzare con certezza tali
fondi alla tutela e salvaguardia del territorio.
In particolare è previsto l'impiego delle risorse introitate per
attività di sistemazione e manutenzione delle aree boscate, per la
segnalazione della sentieristica pedonale presente, nonché per gli
interventi di cura e tenuta del fondo effettuati da soggetti gestori di
fondi boschivi. Tali attività, se finanziate con i proventi del rilascio
dell'autorizzazione alla raccolta, non possono però ricadere su aree
delimitate allo scopo di consentire la raccolta a fini economici
(consorzi, ecc.) e nei castagneti da frutto in attualità di
coltivazione, ambito a cui sono riservate dalla legge stessa altre
misure di incentivazione economica previste al comma 5 dell'articolo 8
(Divulgazione e contributi).
Le risorse introitate sono destinabili inoltre ad altri importanti
impieghi quali le attività di promozione della conoscenza del patrimonio
fungino, che è auspicabile vengano realizzate di concerto e con
l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza regionale e
nazionale, l'incentivazione delle attività di diffusione dei principi di
tutela ambientale e di vigilanza svolte dalle Guardie Ecologiche
Volontarie su coordinamento della Provincia, nonché la copertura dei
costi di gestione amministrativa della l.r. 24/2007.
In ultimo si segnala che, a fronte della precedentemente commentata
introduzione dell'autorizzazione regionale alla raccolta, permane
comunque la facoltà da parte delle Comunità Montane, ai sensi della
legge regionale 19/2008, di rilasciare ai soli residenti autorizzazioni
alla raccolta dei funghi epigei spontanei, valide sul solo territorio di
competenza, previo versamento di una somma massima pari alla metà di
quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 3 comma 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24
(Tutela dei funghi epigei spontanei).
Ne deriva che per il triennio 2009−2011, considerato che con la citata
deliberazione n. 20−11212 del 14 aprile 2009 la Giunta regionale ha
fissato in 30 Euro l'ammontare del costo annuale dell'autorizzazione
regionale, le Comunità montane potranno eventualmente stabilire entro il
limite di 15 Euro il costo annuale delle autorizzazioni rilasciate a
beneficio dei propri residenti.
La legge regionale 19/2008 prevede inoltre l'applicazione delle
procedure già previste dall'articolo 3 della legge 24/2007 e descritte
in precedenza, ai fini del rilascio e della validità temporale
dell'autorizzazione di Comunità montana.
5 − SOGGETTI IN DEROGA E AUTORIZZAZIONI A SCOPO DI LUCRO (ARTT. 4 E 5).
All'articolo 4 (Deroghe per i proprietari dei fondi) la l.r. 24/2007
ribadisce il regime di deroga già presente nella l.r. 32/1982: in
particolare vengono esentati dall'obbligo di autorizzazione il
proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico (ad es.
conduttore, comodatario, ecc.) e il coltivatore del fondo, nonché i loro
parenti e affini di primo grado. Tali soggetti non necessitano di
autorizzazione esclusivamente nelle attività di raccolta sul fondo
oggetto dei succitati diritti e, nella raccolta lì effettuata, sono
esentati dal rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla legge (tre
chilogrammi complessivi per persona al giorno).
Ai fini di eventuali attività di vigilanza e controllo, tali soggetti
sono tenuti però a dimostrare − ove richiesto − il titolo che li abilita
a godere dei disposti del succitato articolo 4: a tal proposito può
essere valido anche il possesso e l'esibizione di eventuali attestazioni
rilasciate dalla Comunità Montana o dal Comune che certifichino le
fattispecie di cui all'articolo in parola.
Per opportuna chiarezza, si sottolinea che l'indicazione dei soggetti
che godono del regime di deroga ex articolo 4 deve ritenersi tassativa:
ne deriva che, anche su terreni privati costituenti fondi chiusi ai
sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, la raccolta di funghi
esercitata da generici famigliari e conoscenti del proprietario
necessita del possesso da parte di questi dell'autorizzazione ex
articolo 3.
La legge, in continuità con la normativa previgente, riconosce inoltre
all'articolo 5 (Autorizzazioni in deroga) la necessità di rilasciare,
senza però compromettere l'equilibrio ambientale, l'autorizzazione a
effettuare una raccolta in quantitativi superiori a quelli consentiti,
qualora tale attività costituisca fonte di lavoro stagionale o di
reddito.
La possibilità di superare i tre chilogrammi complessivi per persona al
giorno viene riconosciuta su autorizzazione rilasciata a titolo oneroso
dalla Provincia ai cittadini ivi residenti e già in possesso
dell'autorizzazione regionale ex articolo 3 della l.r. 24/2007, che
rientrano in specifiche categorie del mondo lavorativo agro−forestale
stabilite dalla norma quadro nazionale (articolo 2 l. 352/1993).
Il rilascio di questa ulteriore tipologia di autorizzazione può essere
delegato dalla Provincia a Comunità Montane, Collinari e Comuni non
facenti parte di tali comunità, i quali, se delegati, rilasceranno
quindi autorizzazioni valide per l'intero territorio provinciale.
Il provvedimento in deroga deve fissare come minimo i quantitativi
massimi giornalieri autorizzati e ha validità per la sola stagione in
corso al momento della richiesta: altri aspetti di dettaglio, quali le
specie fungine di cui è concessa la raccolta anche per quantitativi
differenziati, eventuali periodi e calendari di raccolta o altre
fattispecie potranno essere stabiliti in sede di autorizzazione, sulla
base delle norme regolamentari provinciali assunte.
Per questi aspetti e certamente per stabilire le modalità di rilascio
(formulazione della richiesta, forma del provvedimento, verifica delle
motivazioni e dei requisiti di legge, ecc.), rinnovo e revoca di tale
autorizzazione, nonché il costo della stessa, le forme di riscossione e
l'eventuale riparto delle somme introitate, la Provincia è chiamata a
dotarsi di un regolamento, sentiti gli enti locali interessati.
Si segnala che, anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate −
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso − Roma, con la citata nota
prot. 954 − 65218/2008 del 30 maggio 2008, ha confermato
l'assoggettamento all'imposta di bollo fin dall'origine sia dell'istanza
che del provvedimento autorizzativo.
6 − ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIVULGATIVE (ARTT. 6 E 8).
Il provvedimento inquadra il patrimonio fungino come elemento della
biodiversità da tutelare e proteggere e come tale suscettibile anche di
attività di ricerca a scopo scientifico e didattico.
Il legislatore ha quindi previsto, all'articolo 6 (Raccolta per fini
scientifici e didattici), che soggetti pubblici afferenti al mondo della
ricerca scientifica e della prevenzione sanitaria e le associazioni
naturalistiche e micologiche possano, per i propri dipendenti, studenti
e associati, richiedere alla Provincia, gratuitamente e senza essere in
possesso dell'autorizzazione ex articolo 3, l'autorizzazione alla
raccolta e detenzione di funghi epigei spontanei per l'esercizio delle
loro attività istituzionali, fornendo le informazioni e i dati richiesti
dall'articolo stesso al comma 2.
Sulla base delle informazioni fornite e della conseguente istruttoria,
la Provincia valuterà l'emissione del provvedimento autorizzativo
fissandone i contenuti, anche in termini di limiti e caratteristiche,
atteso che la raccolta a scopo scientifico e didattico legittimamente
autorizzata può ritenersi non direttamente soggetta ai vari limiti di
cui all'articolo 2. In ogni caso, i provvedimenti autorizzativi di cui
sopra, se la raccolta interessa il territorio di un'area protetta, sono
subordinati per legge al parere vincolante del relativo ente di
gestione.
Poiché inoltre possono verificarsi giornate di studio e manifestazioni
di valenza culturale (seminari, convegni scientifici, ecc.) che
prevedano anche attività di raccolta, la Provincia può rilasciare
autorizzazioni collettive gratuite a beneficio dei partecipanti,
limitate alla zona e al periodo di svolgimento dell'evento.
I provvedimenti per la raccolta a scopo scientifico e didattico devono
essere esibiti dal titolare su richiesta del personale di vigilanza,
unitamente a un idoneo documento di identità.
Si sottolinea che anche nel caso delle autorizzazioni rilasciate per la
raccolta a scopo scientifico e didattico fin dall'origine sia l'istanza
che l'eventuale provvedimento conseguente sono soggetti all'imposta di
bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 24/2007, la Regione
riconosce la necessità di incentivare e favorire la conoscenza ed il
rispetto della flora fungina concedendo a enti e associazioni,
legalmente costituite e di comprovata esperienza e professionalità,
contributi per l'allestimento o la realizzazione di iniziative pubbliche
a carattere divulgativo particolarmente rilevanti.
7 − VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVE (ARTT. 9,10,11 E 12)
Nel rinviare alla diretta lettura dei disposti della legge regionale per
l'individuazione delle fattispecie sanzionate e dei soggetti cui è
affidata la vigilanza sull'osservanza della stessa e l'accertamento
delle inerenti violazioni, in questa sede si ritiene utile fornire
alcuni chiarimenti su specifici aspetti della materia.
Con riferimento ai disposti di cui all'articolo 9, comma 3 è bene
precisare che il personale di vigilanza volontario in possesso della
qualifica di guardia giurata alla data di entrata in vigore della l.r.
24/2007 esercita l'attività di vigilanza previa frequenza e superamento
di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito
dalla Provincia competente per territorio, secondo modalità concordate
con la Regione, anche se in possesso della qualifica di agente o
ufficiale di Polizia Giudiziaria.
In relazione alla sanzione proporzionale di cui all'articolo 10, comma 1
lettera a), pari a 30 Euro per ogni cinquecentocento grammi di funghi
raccolti in eccedenza ai limiti consentiti, il trasgressore, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 16 della l. 24 novembre 1981 n. 689
(Modifiche al sistema penale), ha facoltà di effettuare il pagamento in
misura ridotta della somma di 10 euro ogni cinquecento grammi eccedenti.
Per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1 e
dell'articolo 2, comma 1, il quantitativo di raccolta consentito è pari
a tre chilogrammi e la sanzione proporzionale si applica con il
superamento di almeno cinquecento grammi oltre il citato limite di
raccolta di tre chilogrammi complessivi per persona al giorno.
Nel caso invece di raccolta operata da un cittadino privo
dell'autorizzazione, è prevista la sanzione da 40 a 240 Euro,
applicabile in misura ridotta in 80 Euro, fatta salva la contestuale
applicazione anche della sanzione proporzionale di cui all'articolo 10,
comma 1 lettera a) in caso di superamento di almeno cinquecento grammi
oltre il citato limite di raccolta di tre chilogrammi complessivi per
persona al giorno.
Nello specifico, ove il cittadino non si avvalga della facoltà del
pagamento in misura ridotta di entrambe le sanzioni, l'autorità
competente all'irrogazione potrà applicare in sede di
ordinanza−ingiunzione l'articolo 8 della l. 24 novembre 1981 n. 689
(Modifiche al sistema penale), che prevede, per la violazione di diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative con una sola azione,
l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
E' considerata di particolare gravità la violazione dell'articolo 5
relativo alle autorizzazioni alla raccolta in deroga per scopi
lavorativi e di reddito: la violazione delle disposizioni contenute nel
provvedimento rilasciato comportano una sanzione pecuniaria di 600 Euro
(estinguibile mediante pagamento in misura ridotta ex articolo 16
l.689/81 della somma di 200 Euro) e la sanzione accessoria della revoca
sia dell'autorizzazione in deroga che di quella ordinaria. Ne deriva che
l'agente accertatore all'atto della contestazione dovrà procedere al
ritiro delle citate autorizzazioni, dandone atto nel verbale di
accertamento dell'illecito, al fine di consentire alla Provincia
(Autorità titolare del contenzioso) di provvedere, in fase di
irrogazione della sanzione pecuniaria, alla contestuale applicazione
della prevista sanzione accessoria.
Parimenti è prevista una sanzione di 300 Euro, estinguibile mediante
pagamento in misura ridotta della somma di 100 Euro, al componente
dell'Associazione beneficiaria di un provvedimento per la raccolta a
scopo scientifico e didattico ex articolo 6, che violi le disposizioni
autorizzative. Nel merito, si ritiene che l'Associazione sia da
ritenersi obbligata solidale nel pagamento della sanzione ex articolo 6
della l. 689/1981. Inoltre, quale sanzione accessoria, è previsto che il
socio trasgressore non possa più godere dell'autorizzazione in deroga
per la durata della stessa.
In merito all'apparato sanzionatorio applicabile alle violazioni della
l.r. 24/2007, per tutte le fattispecie non espressamente previste
all'articolo 10, trova applicazione l'articolo 13 della l. 352/1993, che
prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria di 17 euro, già
calcolata in misura ridotta. Nello specifico con tale importo risulta ad
esempio sanzionabile la violazione dei limiti all'esercizio alla
raccolta eventualmente fissati localmente ai sensi dell'art. 3, comma 6
della l.r. 24/2007 o la raccolta di una o più specie fungine effettuata
in periodi vietati con provvedimento della Provincia competente ai sensi
dell'art. 2 comma 8 della legge stessa.
Si ricorda infine che, come già anticipato, la Provincia è titolare
della funzione di gestione del contenzioso derivante dalla attività
sanzionatoria e di introito dei relativi proventi.
Sulla base di un criterio di competenza territoriale e cioè a seconda di
dove sono state contestate le relative infrazioni, l'Amministrazione
provinciale è peraltro tenuta a trasferire annualmente il 50% delle
somme incassate agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione
regionale alla raccolta ex articolo 3, che abbiano attivato questo
servizio al cittadino. In ogni caso i proventi dell'attività
sanzionatoria sono da destinare agli scopi previsti dall'art. 3 comma 4
della l.r. 24/2007.
Si precisa che l'intero ammontare della sanzione resta appannaggio della
Provincia, nel caso in cui la stessa sia contestata nel territorio di un
ente non delegato al rilascio dell'autorizzazione o che non abbia
esercitato la delega attribuitagli dalla legge.
8 − ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE (ARTT. 13 E 14).
In ultimo si segnala che la legge abroga in modo esplicito gli articoli
21, 22 e 23 primo comma della l.r. 32/1982 in materia di raccolta e
tutela delle specie fungine e dà copertura finanziaria alle spese
derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8 (Divulgazione e
contributi).
Mercedes Bresso
Visto:
l'Assessore all'Ambiente
Nicola De Ruggiero