1. La presente legge
disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di
promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale,
l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.
2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla
disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della
vigente normativa regionale e della legge 23 agosto 1993, n. 352, e del
decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.
Art. 2.
Raccolta e autorizzazioni
1. La raccolta dei funghi
epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo
regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio
della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune
di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:
a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a
quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro
30,00 annuali;
b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la
raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare
di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un
costo fissato in euro 100,00 annuali;
c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti
pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per
comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di
iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente
necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00
annuali.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per
la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte
dei comuni.
3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è
adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa
competente dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché
accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi
raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta
giornaliera consentito.
5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è
subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di
formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo
costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un
micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle
associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi
rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine
di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel
territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi
stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste,
che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del
presente comma.
Art.1 della LEGGE REGIONALE 7 marzo 2012, n. 315:
Il tesserino, previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 1
febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui agli
allegati “A” e “B”; deve essere di colore bianco con le seguenti
dimensioni: cm10 x cm 21, è nominativo ed ha validità quinquennale.
La facciata esterna riporta i seguenti dati
(Allegato “A”):
> “Tipo” (amatoriale, professionale o per
scopi scientifici);
> “N°” (numerazione progressiva) a tal
proposito si chiarisce che in caso di rinnovo o di rilascio di un
eventuale duplicato va attribuita una nuova numerazione;
> spazio riservato per l'apposizione della
marca da bollo del valore legale in corso;
> “Annotazioni” la cui compilazione è a cura
del comune rilasciante nel caso di revoca del tesserino o dell'Ispettore
Ripartimentale delle Foreste nel caso di sospensione;
> “Variazioni di residenza” la cui
compilazione è a cura del comune di nuova residenza del raccoglitore.
La facciata interna riporta i seguenti dati
(Allegato “B”):
> Fotografia del titolare del tesserino
debitamente vidimata dal comune di residenza;
> firma per esteso del titolare del
tesserino;
> “Rilasciato il” data di rilascio a cura del
comune di residenza del raccoglitore;
> “Scade il” (cinque anni dalla data di
rilascio);
> “Generalità” del raccoglitore;
> “Versamenti annuali”. La raccolta dei
funghi epigei spontanei è subordinata al pagamento dell'importo annuale.
Il raccoglitore dovrà portare al seguito, oltre al presente tesserino
munito di marca da bollo del valore legale in corso (D.P.R. n.642/1972 e
s.m.i.), un documento di riconoscimento in corso di validità nonché la
ricevuta di versamento annuale;
> “Avvertenze” (indicazione degli obblighi
del titolare).
Art. 3.
Proprietari e conduttori di fondi
1. I proprietari o i
conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di
funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che
vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad
apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non
superiore a venti metri l'uno dall'altro.
Art. 4.
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei funghi
non è consentita durante le ore notturne.
2. E' autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti
all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia
superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi
tale peso.
3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le
caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione
della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori
areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde
consentire la diffusione delle spore.
5. E' vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del
genere Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è
consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea
del velo generale che ne permette l'identificazione.
6. E' vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le
specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche
maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli,
uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della
vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a
fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per
le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali,
fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico
dello stato dei luoghi.
8. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
Art. 5.
Divieti
1. In tutto il territorio
regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la
raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente
interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare
valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato
regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione
dei parchi eventualmente competenti.
3. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle
aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.
4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei
soli giorni di silenzio venatorio.
Art. 6.
Sospensioni temporanee
1. L'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate,
sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel
territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di
alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o
specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo
impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per
alcune specie fungine.
Art. 7.
Iniziative scientifiche
1. In occasione di mostre,
seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse
scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad
associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti
scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la
raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette
iniziative.
Art. 8.
Autorizzazione ai non residenti in Sicilia
1. I non residenti in
Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente
per territorio.
2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e
consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi
al giorno.
Art. 9.
Divulgazione e contributi
1. Nei limiti della quota
di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante
dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle
foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco
e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative
finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina,
del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o
associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e
iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della
conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco,
alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.
2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base
alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e
organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.
Art. 10.
Vigilanza
1. La vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata,
nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza,
dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia
locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli
enti di gestione delle predette aree.
Art. 11
Sanzioni amministrative
1. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato,
in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti
dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:
a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e
dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di
recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro
100,00 a euro 300,00;
b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;
c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino
a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la
sanzione è maggiorata di euro 5,00;
d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;
e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;
f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;
g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La
sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente
il numero di cinque;
h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;
i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;
j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;
k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro
300,00;
l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;
m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di
recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00
a euro 300,00.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei
funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima
provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la
sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca
dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la
confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla
misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario
eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di
beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati
alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha
eseguito il controllo.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Entro sessanta giorni
dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli
enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti
relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le
disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente
legge.
Art. 13.
Ripartizione delle entrate
1. Le entrate derivanti
dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per
cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento
alle Province.
Art. 14.
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Palermo, 1 febbraio 2006.
CUFFARO
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
LEONTINI
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 23 agosto 1993, n. 352, reca "Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati."
ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13
settembre 1993, n. 215.
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, reca "Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 11 settembre 1995, n. 212.