TITOLO I
Finalità
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Toscana, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti
dalla legge 23 agosto 1993,n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", nonché
dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e
dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le
riserve e le aree naturali protette di interesse locale", disciplina la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e promuove
le opportune iniziative per la loro tutela, la loro conservazione e
riproducibilità e per l'informazione dei cittadini.
2. La disciplina di cui alla presente legge tiene conto del particolare
ruolo delle Comunità montane nella materia ivi trattata, secondo i
princìpi di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni
per le zone montane".
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Art. 2 Sostituito dall’Art.1 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
"Raccolta dei funghi epigei spontanei
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale non
compreso nelle aree di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n.
49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette), nelle
quali è regolamentata dai rispettivi organismi di gestione, è consentita
previa autorizzazione di cui all’articolo 8, nel rispetto delle specie,
dei tempi e delle quantità definiti dalla presente legge.
2. Non è soggetta ad autorizzazione, fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 9 e 13:
a) la raccolta, senza limiti di quantità, da parte dei titolari di
diritti personali o reali di godimento sui fondi, nei fondi medesimi; b)
la raccolta nel territorio del comune di residenza entro i limiti di
quantità previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2 .”
Art. 3
Raccolta nelle aree protette.
1. I regolamenti delle aree di cui alla L. n. 394 del 1991 ed alla L.R.
n. 49 del 1995, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 ed
all'articolo 13,possono stabilire limiti quantitativi o divieti alla
raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali,più
restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge.
2. Gli enti di gestione, sentiti i Comuni e le Comunità Montane, anche
di altre regioni, i cui territori risultano inclusi, tutti o in parte,
nei limiti delle aree di cui al comma 1, adottano appositi regolamenti
volti a favorire la raccolta dei funghi da parte dei cittadini residenti
nei Comuni stessi.
Art. 4 Sostituito dall’Art.2 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
"Limiti di raccolta
1. Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi,
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge
25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani),
possono raccogliere, nel territorio del proprio comune di residenza,
fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno per persona.
3. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se
accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di
anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di
raccolta consentito all’accompagnatore.
4. Gli imprenditori agricoli e i soci di cooperative agricolo-forestali,
autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, che intendono effettuare
la raccolta a fini di integrazione del reddito presentano, anche in via
telematica, alla comunità montana o, laddove questa non sia costituita,
alla provincia nella quale ricade il comune di residenza, una
dichiarazione di inizio di attività nella quale specificano la categoria
di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al
riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 20. Nell’ambito
del territorio della provincia di residenza la raccolta è consentita
senza limiti quantitativi giornalieri. Su richiesta degli incaricati
preposti all’attività di vigilanza, indicati all’articolo 23, i soggetti
sono tenuti ad esibire copia della dichiarazione presentata.
5. I soggetti di cui al comma 4, possono chiedere alle province diverse
da quella di residenza l’autorizzazione a derogare ai limiti di raccolta
giornalieri. Tale autorizzazione viene rilasciata nel rispetto del
limite massimo determinato da ciascuna provincia, previo parere della
competente struttura della Giunta regionale, in relazione all’estensione
ed alla tipologia del territorio boscato.
6. I limiti giornalieri di cui ai commi 1 e 2, possono essere superati
se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di
funghi concresciuti.”
Art. 5 Abrogato dall’Art.3 della LR 17
novembre 2010, n. 58
Art. 6 Abrogato dall’Art.4 della LR 17
novembre 2010, n. 58
Art. 7
Autorizzazione per fini scientifici.
Modifica apportata dall’Art.5 della LR 17 novembre 2010, n. 58:
La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 16/1999
è sostituita dalla seguente: “Raccolta per fini scientifici”.
1. Sostituito dall’Art.5 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“I soggetti, pubblici e privati, aventi tra i propri scopi la ricerca
scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale
e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi
dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009), alla Regione e, per i
territori di loro competenza, agli enti gestori dei parchi nazionali e
regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini
scientifici e di studio.”
2. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della
ricerca, l'ambito territoriale interessato, il personale addetto, le
specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono
risultare nell'autorizzazione.
Art. 8 Sostituito dall’Art.6 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
"Autorizzazione alla raccolta
1. L’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei è costituita dalla
ricevuta di versamento degli importi di cui al presente articolo su
apposito conto corrente intestato alla Regione Toscana ovvero, nel caso
di cui al comma 6, dalla ricevuta di versamento rilasciata dai soggetti
individuati nella convenzione medesima. Le ricevute devono riportare la
causale “Raccolta funghi” e le generalità del raccoglitore.
2. I residenti in Toscana, per essere autorizzati, sono tenuti a pagare:
a) la somma di euro 13,00 per la raccolta nei sei mesi decorrenti dalla
data del versamento;
b) la somma di euro 25,00 per la raccolta nei dodici mesi decorrenti
dalla data del versamento.
3. Gli importi di cui al comma 2, sono ridotti del 50 per cento per i
residenti nei territori montani di cui alla l. 991/1952.
4. I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla
raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare, specificando nella
causale anche il periodo di riferimento:
a) la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta;
b) la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di
raccolta.
5. Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è
effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella
causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso. Gli importi
sono ridotti del 50 per cento per i minori in possesso dell’attestato di
frequenza ai corsi di cui all’articolo 17. L’attestato deve essere
esibito, unitamente alla ricevuta del versamento, al personale preposto
alla vigilanza ai sensi dell’articolo 23.
6. I comuni possono, sulla base di apposite convenzioni con la Giunta
regionale, attivare ulteriori modalità di versamento, da parte dei
cittadini non residenti in Toscana, degli importi di cui al comma 4. Le
convenzioni definiscono:
a) tempi e modalità per il pagamento degli importi;
b) modalità del trasferimento alla Regione delle somme introitate;
c) eventuale quota, nella misura massima del 25 per cento delle somme
introitate, riconosciuta al comune per l’attivazione ed il funzionamento
del servizio.”
Art. 9
Modalità di raccolta.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nei boschi e nei
terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e non sia, in
alcun modo, riservata la raccolta dei funghi stessi. Può essere
esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole
fino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a
rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E’ vietato
l'uso di sacchetti o buste in plastica.
4. Abrogato dall’Art.7 della LR 17
novembre 2010, n. 58.
Art. 10
Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti.
1. Le Comunità montane il cui territorio confini con quello di altre
regioni possono sottoscrivere, con gli enti confinanti delle altre
regioni, apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la
raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini
residenti nei rispettivi territori.
Art. 11 Sostituito dall’Art.8 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
"Raccolta riservata
1. Gli imprenditori agricoli e tutti coloro che hanno in gestione
propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali,
residenti nei territori classificati montani ed in possesso
dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui
all’articolo 20, possono chiedere, anche in via telematica, ai sensi
dell’articolo 3 della l.r. 40/2009, alla provincia o alla comunità
montana, l’autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a
fini economici, delimitate da apposite tabelle. La richiesta può
interessare terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale in
concessione ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 21 marzo
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da un piano di conduzione
atto a garantire la protezione e la capacità di autorigenerazione
dell’ecosistema.
3. Le province o le comunità montane decidono, entro sessanta giorni, in
merito alla richiesta di autorizzazione relativa alla costituzione di
aree riservate per la raccolta a fini economici. Le aree di raccolta
riservata, autorizzate su terreni del patrimonio agricolo-forestale
regionale in concessione, non possono complessivamente superare il 15
per cento dell’intera superficie del patrimonio agricolo-forestale
regionale gestito da ciascun ente.
4. Nelle aree di cui al comma 1, la raccolta è riservata in via
esclusiva ai soggetti autorizzati, senza limitazioni quantitative, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.
5. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata su
richiesta da inviarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza.
6. Le autorizzazioni decadono per il venir meno dei requisiti e delle
condizioni in base alle quali sono state rilasciate.”
Art. 12 Sostituito dall’Art.9 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
Raccolta a pagamento
1. Gli imprenditori agricoli, gli utenti dei beni di uso civico e di
proprietà collettive ed i soci di cooperative agricolo-forestali possono
chiedere in concessione, ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 39/2000,
terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale per la realizzazione
di aree di raccolta a pagamento, delimitate, a spese dei richiedenti, da
apposite tabelle. La richiesta può essere presentata anche in via
telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009.
2. Le aree richieste in concessione devono far parte di un unico corpo e
avere superficie complessiva pari o superiore a cinquanta ettari.
3. La concessione di cui al comma 1, è rilasciata dall’ente competente
entro sessanta giorni nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11,
commi 2, 3, 4, e 5, ed entro il limite complessivo non superiore al 15
per cento della superficie del patrimonio agricolo-forestale regionale
gestito da ciascun ente.
4. Aree di raccolta a pagamento possono essere realizzate anche su altri
fondi pubblici o privati; di tale realizzazione è data comunicazione
alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente.
5. La raccolta nelle aree di cui al presente articolo non è soggetta
all’autorizzazione di cui all’articolo 8 e deve svolgersi nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13.”
Art. 13
Divieti.
1. Sostituito dall’Art.10 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un
individuo supera le dimensioni minime sottoindicate, sono vietate la
raccolta e la commercializzazione di esemplari delle specie autoctone di
seguito elencate con dimensione minima del cappello inferiore a:
a) quattro centimetri per il genere Boletus Sezione Edules (porcini);
b) due centimetri per l’ Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr) Bres.
(dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (Fr. : Fr.) Singer (=
Tricholoma georgii) (prugnolo).”
2. Sostituito dall’Art.10 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari
autoctoni di Amanita caesarea (Scop. : Fr.) Persoon (ovolo buono) allo
stato di ovolo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte
all’aria.”
3. E’ vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori fungini
di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree, specificatamente individuate e tabellate dai relativi
organismi di gestione, ricadenti in parchi nazionali, in parchi
regionali, in riserve naturali e in oasi di protezione;
c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore
naturalistico e scientifico, individuate dalla Regione, dalle Province,
dalle Comunità Montane e nelle aree specificatamente interdette dagli
stessi Enti per motivi selvicolturali;
d) dal 10 aprile al 31 agosto, su specifica segnalazione dei soggetti
gestori attuata con idonee tabellazioni, nelle zone di ripopolamento e
cattura dei centri di produzione della selvaggina e delle aziende
faunistico-venatorie.
Aggiunto dall’Art.10 della LR 17 novembre
2010, n. 58:
“d bis) dal 1° settembre al 31 ottobre nei castagneti da frutto, così
come definiti all’articolo 52 del decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana),
su specifica segnalazione dei proprietari o conduttori, attuata con
idonee tabellazioni apposte lungo il confine del fondo ed in
corrispondenza degli accessi e recanti la dicitura “Divieto di raccolta
funghi dal 1° settembre al 31 ottobre - Castagneto da frutto in
produzione”.
5. La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
stessi, salvo che ai proprietari o possessori. La pertinenza degli
immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura
massima di metri cento dagli stessi.
6. La raccolta è infine vietata: nelle aree a verde pubblico, per una
distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade
classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" con l'eccezione delle strade
vicinali ed altresì nelle aree a discarica, ancorché dismesse, e nelle
aree industriali.
7. Nelle aree boscate è vietato rimuovere e asportare la lettiera e lo
strato umifero del terreno, fatte salve le esigenze di coltura, di
regolamentazione delle acque, di costruzione e manutenzione delle strade
e di altre opere autorizzate e fermo restando l'obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi. (18) Comma così sostituito dall'art. 8, L.R. 22
dicembre 1999, n. 68. Il testo originario così sanciva: 1. Fatto salvo
il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le
dimensioni minime sottoindicate è vietata la raccolta e
commercializzazione, per le specie di seguito elencate, di esemplari con
dimensione minima del cappello inferiore a:
a) cm 4 per il gruppo Boletus;
b) cm 3 per l'Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per la Calocybe
gambosa [= Tricholoma georgii] (prugnolo).
Art. 14
Ulteriori divieti.
1. Sostituito dall’Art.11 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, anche a causa di eventi
climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con
provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree
circoscritte e per periodi definiti e continui, sentito il parere delle
province o delle comunità montane interessate.”
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale può inoltre disporre il
divieto di raccolta per specie definite, rare o a rischio di estinzione.
Aggiunto dall’Art.11 della LR 17 novembre
2010, n. 58:
“2 bis. Le province e le comunità montane, per i territori di rispettiva
competenza, possono prevedere, previo parere della competente struttura
della Giunta regionale, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o per
armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni
di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana,
fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.”
Art. 15 Abrogato dall’Art.12 della LR 17
novembre 2010, n. 58
Art. 16 Abrogato dall’Art.13 della LR 17
novembre 2010, n. 58
Art. 17
Informazione.
1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di
gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all'articolo 19,
con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine
di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e
sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso
inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi,
manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l'informazione dei raccoglitori anche
attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico -
tossicologici e la
tutela dell'ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.
2-bis. Le province, le Comunità montane ed i comuni, con la
collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni
micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei
raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza
(19).
(19) Comma aggiunto dall'art. 9, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 18
Requisiti e condizioni per la commercializzazione.
1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio,
devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) contenuti in cassette od altri imballaggi tali da consentite una
sufficiente aerazione;
c) disposti in singolo strato e non pressati;
d) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche
che ne consentono la sicura determinazione della specie;
e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe
e parassiti;
2. E’ ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei
freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato 1 del
decreto Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento
concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati" e successive modificazione ed
integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute
idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta Regionale
con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
citato decreto.
Art. 19
Ispettorati micologici.
1. Ciascuna Azienda U.S.L., all'interno del Dipartimento della
prevenzione, istituisce un unico Ispettorato micologico che si articola
in uno o più centri di controllo micologico pubblico a livello
aziendale.
2. Le Aziende U.S.L. provvedono allo svolgimento dei compiti di cui al
comma 5 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il loro
bilancio.
3. Il personale di cui al comma 2, per svolgere le funzioni previste dal
comma 5, deve essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato
ai sensi del decreto 29 novembre 1996, n. 686, "Regolamento concernente
criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo" del
Ministro della Sanità.
4. La Azienda U.S.L. rilascia apposito tesserino di riconoscimento ai
micologi degli Ispettorati.
5. I compiti dell'Ispettorato micologico sono i seguenti:
a) rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 3 del D.P.R. n.
376 del 1995;
b) organizzazione dei corsi, a frequenza facoltativa, per la
preparazione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità
alla identificazione delle specie fungine di cui al successivo articolo
20; le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono
definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo;
c) svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità
alla identificazione delle specie fungine;
d) consulenza micologica gratuita alla cittadinanza per il
riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità,
secondo modalità stabilite dall'Ispettorato;
e) certificazioni a pagamento con tariffario regionale, rilasciate su
richiesta, a scopo commerciale, sulle quali viene identificata la specie
fungina e la relativa commestibilità, con le modalità stabilite dalla
Giunta regionale con apposito atto deliberativo;
f) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa
alla individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da
funghi.
Art. 20
Idoneità alla identificazione dei funghi.
1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di
cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 376 del 1995 è rilasciato
ai maggiorenni dall'Azienda U.S.L. in cui è ubicato il Comune di
residenza del richiedente. In detto attestato, che è rilasciato, secondo
le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono
elencati i generi e/o le specie di funghi epigei spontanei per le quali
è concessa l'idoneità.
2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle
Aziende U.S.L. nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:
a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda
U.S.L. di cui uno con funzioni di presidente;
b) un operatore di vigilanza dell'Azienda U.S.L.;
c) un dipendente dell'Azienda U.S.L. con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un
ulteriore esame prima che siano trascorsi sei mesi e comunque solo dopo
aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda U.S.L.
Art. 21
Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei.
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi
appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai
titolari delle autorizzazioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59
"Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a specifica
autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 376 del
1995.
2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio
è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi
dell'articolo 3 dello stesso D.P.R. n. 376 del 1995 da parte
dell'Ispettorato micologico dell'Azienda U.S.L., che verifica a
sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta Regionale con apposito
atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare
dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o
delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento
delle specie fungine, di cui all'articolo 20, o dell'attestato di
micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.
4. L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei
soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma precedente, o
dell'attestato di micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996 e in essa
indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione
dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura
del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.
5. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni
non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che
rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui al comma
2, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso
il frazionamento di tali confezioni.
6. Il commercio dei funghi epigei spontanei può effettuarsi su aree
private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima
ipotesi la forma itinerante (20).
7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere
l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da
adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, dalla Giunta Regionale.
8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i
Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della
Prevenzione dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente, l'elenco
aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente. (20)
Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68. Il
testo originario così sanciva: 6. Il commercio dei funghi epigei
spontanei pur effettuarsi in sede fissa o in forma ambulante; nel caso
in cui il commercio venga effettuato in forma ambulante, questa deve
essere svolta in apposite aree preventivamente identificate ed indicate
dai Comuni nei giorni e con gli orari dagli stessi definiti.
Art. 22
Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.
1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e
coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di
somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente
le specie indicate negli allegati del D.P.R. n. 376 del 1995 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli esercizi di cui al precedente comma, il cui titolare, o suo
delegato, non sia in possesso dell'attestato di idoneità alla
identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 20, o
dell'attestato di micologo di cui al D.M. n.686 del 1996, devono
approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate ai sensi
dell'articolo 21 della presente legge o comunque utilizzare prodotti
certificati da un micologo di cui al D.M. n. 686 del 1996.
TITOLO IV
Vigilanza
Art. 23
Accertamento delle infrazioni.
1. Sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
infrazioni alla presente legge, secondo le norme vigenti e le rispettive
competenze, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, i nuclei
antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, gli organi di
polizia amministrativa provinciale, gli organi di polizia urbana e
rurale, gli organi di vigilanza e ispezione delle aziende U.S.L., le
guardie addette ai parchi nazionali e regionali, il personale in
possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria, le guardie
ambientali volontarie, nonché, limitatamente alle aree di raccolta
riservata di cui all'articolo 11 e alle aree di raccolta a pagamento di
cui all'articolo 12, le guardie private riconosciute ai sensi del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza.
2. Sostituito dall’Art.14 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Fermi restando i poteri di accertamento previsti dall’articolo 13,
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), i soggetti incaricati dell’accertamento delle infrazioni alla
presente legge possono chiedere l’esibizione di un documento idoneo a
dimostrare l’identità e l’autorizzazione di cui all’articolo 8.”
Art. 24
Procedimento sanzionatorio.
1. Modifica apportata dall’Art. 15 della
LR 17 novembre 2010, n. 58: le
parole: “Il comune” sono sostituite dalle seguenti: “La provincia e la
comunità montana” nel cui territorio è stata commessa
l'infrazione è competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge (22).
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano
le disposizioni della L. n. 689 del 1981 e della legge regionale 12
novembre 1993, n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie".
3. Gli agenti incaricati della vigilanza procedono al sequestro dei
funghi epigei spontanei detenuti in violazione delle disposizioni della
presente legge.
4. Modifica apportata dall’Art. 15 della
LR 17 novembre 2010, n. 58: le
parole: “Il comune” sono sostituite dalle seguenti: “La provincia e la
comunità montana” provvede alla vendita, nel rispetto di quanto
disposto all'articolo 21, di quanto sequestrato - a meno che non ritenga
di procedere alla sua distruzione, se il bene sequestrato è di scarso
valore economico, e procedendo senz'altro alla sua distruzione se il
suddetto bene non è, per qualsiasi motivo, commerciabile - e dispone
l'accantonamento della somma in attesa della conclusione del
procedimento sanzionatorio (23).
4-bis. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito non
sussiste - o comunque nelle ipotesi di accoglimento dell'opposizione o
di cessazione dell'efficacia di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 3
dell'articolo 19 della L. n. 689/1981 - la somma è messa a disposizione
della per\sona nei confronti della quale è stato disposto il sequestro,
detratte le eventuali spese di custodia e conservazione (24).
4-ter. Qualora sia accertato in via definitiva che l'illecito sussiste
la somma è introitata Modifica apportata
dall’Art. 15 della LR 17 novembre 2010, n. 58:
le parole: “dal comune” sono sostituite dalle
seguenti: “dalla provincia e dalla comunità montana” ai sensi del
comma 1 (25).
5. [Il Comune provvede a distruggere i funghi confiscati, redigendo
apposito verbale] (26).
(22) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2000,
n. 81. Il testo originario così disponeva: 1. Il Comune nel cui
territorio è stata commessa l'infrazione è competente alla irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed all'introitamento
delle somme riscosse per le violazioni alle disposizioni di cui al
titolo II; la Regione è competente all'irrogazione delle sanzioni per la
violazione delle disposizioni di cui al titolo III.
(23) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 22 dicembre 1999,
n. 68. Il testo originario così prevedeva: 4. Il Comune dispone sempre,
con l'ordinanza ingiuntiva di pagamento, la confisca dei funghi epigei
spontanei sequestrati.
(24) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.
(25) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.
(26) Comma abrogato dall'art. 12, comma 4, L.R. 22 dicembre 1999, n. 68.
Art. 25
Sanzioni amministrative.
1. Sostituito dall’Art.16 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano
le seguenti sanzioni:
a) da euro 40,00 a euro 240,00:
1) per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure con la causale che non
riporta i dati richiesti;
2) per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e
all’articolo 12 senza averne titolo;
3) per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti in
assenza della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 4,
comma 4 o dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 5;
4) per la violazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta di
cui all’articolo 9;
5) per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13;
6) per la violazione dei divieti di cui all’articolo 14;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi
epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento e
l’autorizzazione di cui all’articolo 8 oppure copia dell’autorizzazione
di cui all’articolo 7, purché tale documentazione venga esibita entro
dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti
che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o
Lyophyllum gambosum (Tricholoma georgii) con diametro inferiore alle
dimensioni minime indicate nell’articolo 13, comma 1, e comunque con un
importo massimo di euro 1.000,00;
d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di
raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in
assenza di regolare autorizzazione.”
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro
774,68 per la violazione delle 19 norme di cui all'articolo 18, e
all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
b) da lire 100.000, pari a Euro 52,64, a lire 600.000, pari a Euro
309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 6;
c) da lire 250.000, pari a Euro 129,11, a lire 1.500.000, pari a Euro
774,68 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 (27).
(27) Articolo così sostituito dall'art. 13, L.R. 22 dicembre 1999, n.
68. Il testo originario così sanciva: +Art. 25. Sanzioni amministrative.
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per chi effettua la raccolta dei funghi
epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 ovvero con
autorizzazione scaduta e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui
all'articolo 11 e all'articolo 12 senza averne titolo;
b) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per il mancato porto dell'autorizzazione,
purché venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione;
c) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la raccolta effettuata oltre i
limiti massimi consentiti;
d) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, commi 1 e 2;
e) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 3;
f) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per ogni esemplare raccolto di Amanita
caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe
gambosa [=
Tricholoma georgii] con diametro del cappello inferiore a cm 3, di
funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a cm 4,
e comunque con un importo massimo di Lire 100.000;
g) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 3;
h) da Lire 50.000 a Lire 300.000 per l'esercizio della raccolta nelle
aree di cui all'articolo 13, comma 4, salvo sanzioni più severe
eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da Lire 5.000 a Lire 30.000 per l'esercizio della raccolta nelle aree
di cui all'articolo 13, commi 5 e 6;
l) da Lire 50.000 a Lit 300.000 per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 7;
m) da Lire 25.000 a Lire 150.000 per la violazione dei divieti
temporanei di cui all'articolo 14;
n) da Lire 500.000. a Lire 3.000.000 per la tabellazione di aree di
raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in
assenza di regolare autorizzazione e/o per il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo III della
presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle norme di cui
all'articolo 18, e all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
b) da Lire 100.000 a Lire 600.000 per la violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 21, comma 6;
c) da Lire 250.000 a Lire 1.500.000 per la violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 22.
TITOLO V
Norme finanziarie e finali
Art. 26 Sostituito dall’Art.17 della LR 17
novembre 2010, n. 58:
“Ripartizione proventi
1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all’articolo 8
sono ripartiti nel modo seguente:
a) il 10 per cento dell’importo complessivo rimane a disposizione della
Regione;
b) il restante 90 per cento viene ripartito dalla Regione nella misura
dell’80 per cento alle comunità montane e del 20 per cento alle
province. La ripartizione viene effettuata per il 25 per cento sulla
base della superficie territoriale e per il restante 75 per cento sulla
base della superficie boscata.
2. Gli importi assegnati alle province ed alle comunità montane sono
impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell’ambiente
naturale, l’attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con
l’attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti
di programmazione regionale in materia forestale.”
Inserito dall’Art.18 della LR 17 novembre
2010, n. 58:
“Art. 26 bis
Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 8, sono
introitate nell’unità previsionale di base (UPB) 322 “Proventi diversi”
del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva
riscossione.
2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è destinato alle
province ed alle comunità montane secondo le disposizioni di cui
all’articolo 26 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno
precedente, nella UPB 524 “Attività forestali. Difesa e tutela dei
boschi – Spese di investimento” del bilancio regionale. Il restante 10
per cento rimane a disposizione della Regione per le finalità di cui
all’articolo 17 ed è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell’anno
precedente, nella UPB 523 “Attività forestali. Difesa e tutela dei
boschi – Spese correnti” del bilancio regionale.”
Art. 27
Norme transitorie.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
Direttori generali delle Aziende U.S.L. istituiscono gli Ispettorati
micologici.
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge
tutti gli esercenti devono essere in possesso della autorizzazione
prevista all'articolo 21.
3. Gli enti di gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree
protette di interesse locale di cui alla L.R. n. 49 del 1995 adeguano i
propri regolamenti alle norme della presente legge entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della stessa; nel caso in cui tali regolamenti
non siano stati adottati e fino alla loro entrata in vigore la raccolta
dei funghi epigei spontanei è disciplinata dalla presente legge.
4. I regolamenti e le ordinanze adottate da Province, Comunità Montane e
Comuni al fine di regolamentare la raccolta dei funghi epigei spontanei
cessano di avere efficacia al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
5. Le autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei
rilasciate, ai sensi della L.R. n. 82 del 1982, dalle Comunità Montane,
dalle Province e dai Comuni entro la data di entrata in vigore della
presente legge, mantengono la loro validità e sono equiparate, a tutti
gli effetti, a quelle corrispondenti previste dalla presente legge;
dette autorizzazioni decadono, a tutti gli effetti, trascorsi dodici
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
titolari di concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della L.R.
n. 64 del 1976 e successive modificazioni, possono richiedere
l'autorizzazione alla costituzione di aree di raccolta riservata a fini
economici o di raccolta a pagamento anche in deroga alle percentuali
stabilite all'articolo 15.
Art. 28
Modifiche ed abrogazioni.
1. Nella rubrica del titolo III della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate
le parole "ed ai funghi".
2. All'articolo 10, lettera a), della L.R. n. 82 del 1982 sono abrogate
le parole "i funghi epigei, siano o no essi commestibili".
3. All'articolo 11, quarto comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono
abrogate le parole "e dei funghi".
4. All'articolo 23, secondo comma, della L.R. n. 82 del 1982 sono
abrogate le parole "e a chi pone in vendita o commercia funghi con
caratteristiche di cui
all'articolo 17, comma 3".
5. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 24 della L.R. n. 82 del 1982.
Art. 29
Norma finale.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono
le disposizioni di cui alla L. n. 352 del 1993 ed al D.P.R. n. 376 del
1995.
Art.19 della LR 17 novembre 2010, n. 58:
Norma transitoria
1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a partire
dal 1° gennaio 2011.
2. Le autorizzazioni personali non ancora scadute alla data di entrata
in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla
naturale scadenza.