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LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 21-12-2000
REGIONE UMBRIA

"Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9
del 25 febbraio 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI


ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

ARTICOLO 2
(Raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti aggiunto dall’Art.1 della LR 17 dicembre 2002, n. 34: " Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 , la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A 'Riserva integrale' ". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione.
2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.
3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.
4. Sostituito dall’Art. 1 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
" È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso".
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

ARTICOLO 3
(Proprietari e conduttori di fondi)
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
Aggiunto dall’Art. 2 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
" 1-bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo - forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza ".

ARTICOLO 4 Sostituito dall’Art. 3 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.
1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla Comunità montana competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna Comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere
rinnovata. 4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:
a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione. "

ARTICOLO 5
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
1. Sostituito dall’Art. 4 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
"I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle Comunità montane o dai comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale".
2. Sostituito dall’Art. 4 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
"L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni ".
3. L’autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l’ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

ARTICOLO 6
(Divieti)
1. Fatti salvi i divieti di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. E’ altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l’identificazione.
3. Sostituito dall’Art. 5 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
"È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:
a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);
c) Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta)".
Aggiunto dall’Art. 5 della LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2002, n. 34:
"3-bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3"-
4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

ARTICOLO 7
(Aree particolari)
1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

ARTICOLO 8
(Sospensioni temporanee)
1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

ARTICOLO 9
(Controlli sanitari)
1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’Ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

ARTICOLO 10
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all’art. 14 della presente legge.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
ARTICOLO 11
(Commercializzazione delle specie di funghi)
1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell’allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati prevenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l’Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

ARTICOLO 12
(Norma di rinvio)
1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO III
NORME COMUNI E FINALI
ARTICOLO 13
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

ARTICOLO 14 Sostituito dall’Art. 6 della LR 17 dicembre 2002, n. 34:
Sanzioni amministrative.
1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le Comunità montane ed i comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana nel cui territorio è stato commesso l'illecito.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;
f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;
g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6: da euro 516,00 a euro 2.580,00;
h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6, da euro 52,00 a euro 156,00;
i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;
l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;
m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da euro 26,00 a euro 78,00;
n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;
o) violazione della prescrizione di cui all' art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 , riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;
p) violazione della prescrizione di cui all' art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 , riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;
q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00; r) violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.
3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla Comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La Comunità montana o il Comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.
4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato ".

ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all’art. 10 della presente legge è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all’esistente Cap. 4176 del bilancio di previsione.
2. All’onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif. Bilancio Pluriennale 2242031.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell’art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 16
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.
Note:
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge:
— di iniziativa dei Consiglieri Mazzocchi, Sbrenna e Paganelli, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 luglio 1996, atto consiliare n. 562 (VIa Legislatura).
— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente “Affari economici”, il 19 luglio 1996.
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Rosi, deliberazione n.117 del 21 gennaio 1997, atto consiliare n. 783 (VIalegislatura).
— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente “Affari economici”, il 30 gennaio 1997.
— Effettuato sull’atto un Convegno-Partecipativo pubblico che si è svolto ad Umbertide (PG), Abazzia di Montecorona il 23 novembre 1997.
— Riassegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanente IIa “Attività economiche — Assetto e utilizzazione del territorio — Ambiente e infrastrutture — Formazione professionale”, l’8 gennaio 1998.
— Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 16 novembre 1999, con parere e relazione del Presidente Brozzi, scegliendo come testo base quello proposto dalla Giunta regionale (atto n. 783-562/bis).
— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 17 gennaio 2000, deliberazione n. 769.
— Legge vistata dal Commissario del Governo il 14 febbraio 2000.
AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta), ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 1, comma unico:
- La legge 23 agosto 1993, n. 352 recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 1993.
Nota all’art. 5, comma 1:
- Il testo dell’art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112” (pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è il seguente:
"Art. 115. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).
1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.
2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini".
Nota all’art. 6, comma 1:
- Il testo dell’art.6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (si veda la nota all’art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art. 6.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari".
Nota all’art. 9, comma 1:
- Il D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, è pubblicato nella G.U. n. 212 dell’11 settembre 1995.
Nota all’art. 10, comma 2:
- La legge regionale 21 ottobre 1981, n.69 recante “Norme sul sistema formativo regionale” (pubblicata nel B.U.R. n.58 del 26 ottobre 1981), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 agosto 1983, n.30 (in B.U.R. n.54 del 18 agosto 1983), 12 marzo 1984, n.16 (n. B.U.R. n.21 del 14 marzo 1984), 26 aprile 1985, n.33 (in B.U.R. n.46 del 2 maggio 1985), 13 gennaio 1990, n. 1 (in B.U.R. n.3 del 17 gennaio 1990), 28 maggio 1991, n.14 (in B.U.R. n.28 del 5 giugno 1991), 18 dicembre 1998, n.47 (in B.U.R. n.77 del 23 dicembre 1998) e 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999).
Nota agli artt. 11, comma 1, e 12, comma unico:
- Si riporta l’allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 (si veda la nota all’art. 9, comma 1):
"Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)
1) Agaricus arvensis;
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus bitorquis;
4) Agaricus campestris;
5) Agaricus hortensis;
6) Amanita caesarea;
7) Armillaria mellea;
8) Auricolaria auricolaria judae;
9) Boletus aereus;
10) Boletus appendicolatus;
11) Boletus badius;
12) Boletus edulis;
13) Boletus granulatus;
14) Boletus impolitus;
15) Boletus luteus;
16) Boletus pinicola;
17) Boletus regius;
18) Boletus reticulatus;
19) Boletus rufa;
20) Boletus scabra;
21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus);
22) Clitocybe geotropa;
23) Clitocybe gigantea;
24) Craterellus cornucopioides;
25) Hyduum repandum;
26) Lactarius deliciosus;
27) Leccinum (tutte le specie);
28) Lentinus edodes;
29) Macrolepiota procera;
30) Marasmius oreades;
31) Morchella (tutte le specie);
32) Pleurotus cornucopiae;
33) Pleurotus eryngii;
34) Pleurotus ostreatus;
35) Pholiota mutabilis;
36) Pholiota nameko mutabilis;
37) Psalliota bispora;
38) Psalliota hortensis;
39) Tricholoma columbetta;
40) Tricholoma equestre;
41) Tricholoma georgii;
42) Tricholoma imbricatum;
43) Tricholoma portentoso;
44) Tricholoma terreum;
45) Volvariella esculenta;
46) Volvariella valvacea;
47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
48) Pleurotus eringii;
49) Stropharia rugosoannulata".
Note all’art. 13, commi 1 e 3:
- La legge regionale 22 febbraio 1994, n.4 recante “Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica”, è pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 2 marzo 1994.
- Il testo dell’art.138 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (pubblicato nella G.U. n.146 del 26 giugno 1931), è il seguente:
"138. (art. 139 T.U. 1926).
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto".
- La legge regionale 30 maggio 1983, n.15 recante “Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati”, è pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 2 giugno 1983.
- La legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 recante “Norme per l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi”, è pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 9 luglio 1984.
Nota all’art. 14, comma 2, lett. n) e o):
- Per il testo dell’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, si veda la nota all’art. 6, comma 1.
Nota all’art. 15, comma 3:
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante “Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335” (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il seguente:
"Art. 5. Leggi regionali di spesa.
Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale. Le leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40. Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 21 febbraio 2000

BRACALENTE

ALLEGATO 1:
ALLEGATO
Tabella "A" Soppressa dall’Art. 7 della LR 17 dicembre 2002, n. 34

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