Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 9
del 25 febbraio 2000
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
RACCOLTA DEI FUNGHI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge
23 agosto 1993, n. 352 detta norme per la raccolta, la
commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei,
nel rispetto degli ecosistemi esistenti.
ARTICOLO 2
(Raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini
residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità
valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti
aggiunto dall’Art.1 della LR 17 dicembre
2002, n. 34: " Nelle aree naturali
protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 , la raccolta è
consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A 'Riserva
integrale' ". I titolari di diritti personali o reali di
godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza
limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza
autorizzazione.
2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché
accompagnati da persona adulta.
3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e,
comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle
ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20
alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.
4. Sostituito dall’Art. 1 della LR 17
dicembre 2002, n. 34:
" È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di
funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da
un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi
tale peso".
5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare
intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura
determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di
raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità
prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con
fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore.
E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
ARTICOLO 3
(Proprietari e conduttori di fondi)
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono
soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla
raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi
condotti.
Aggiunto dall’Art. 2 della LR 17 dicembre
2002, n. 34:
" 1-bis. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli
utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci
di cooperative agricolo - forestali, limitatamente alla raccolta di
funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza ".
ARTICOLO 4 Sostituito dall’Art. 3 della LR
17 dicembre 2002, n. 34:
Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.
1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera
undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità
superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque
integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere
funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è
rilasciata dalla Comunità montana competente per territorio o dal Comune
di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna
Comunità montana, previa verifica del possesso da parte del richiedente
delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere
rinnovata. 4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere
aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento
all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per
finalità didattico - divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni
nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:
a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie
attinenti alla micologia;
b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad
attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche
legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni
medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre,
seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e
naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle
manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è
rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti
all'associazione.
6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto
il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali
l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni
rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate
in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.
7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione
di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa
dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato
adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo
dell'autorizzazione. "
ARTICOLO 5
(Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria)
1. Sostituito dall’Art. 4 della LR 17
dicembre 2002, n. 34:
"I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero
iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione,
devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla
presente legge, alla raccolta di funghi dalle Comunità montane o dai
comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana. L'autorizzazione
rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il
territorio regionale".
2. Sostituito dall’Art. 4 della LR 17
dicembre 2002, n. 34:
"L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è
rilasciata previo versamento di cinquanta euro all'ente presso il quale
è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute
nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.
L'importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento
all'andamento del costo della vita e agli oneri connessi all'esercizio
delle funzioni ".
3. L’autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l’ha rilasciata
in caso di accertata irregolarità.
ARTICOLO 6
(Divieti)
1. Fatti salvi i divieti di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993,
n. 352 in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione
di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.
2. E’ altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario,
la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita
allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo
presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne
permetta l’identificazione.
3. Sostituito dall’Art. 5 della LR 17
dicembre 2002, n. 34:
"È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con
diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione
per le specie sottoelencate:
a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di
pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);
b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di
ceppo);
c) Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di
cerro);
d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino,
Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino,
Pizzagiallo, Pizzarello);
e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove,
Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove,
Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie
(Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta)".
Aggiunto dall’Art. 5 della LEGGE REGIONALE
17 dicembre 2002, n. 34:
"3-bis. La Giunta regionale, con proprio atto,
qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma
3"-
4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli,
uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della
vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a
fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per
le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali,
fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche
naturalistico dello stato dei luoghi.
5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei
carpofori fungini di qualsiasi specie.
6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante
non hanno raggiunto i due metri di altezza.
ARTICOLO 7
(Aree particolari)
1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è
consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
ARTICOLO 8
(Sospensioni temporanee)
1. La Giunta regionale su proposta delle comunità montane interessate e
dei comuni di cui al comma 1 dell’art. 5 della presente legge, sentito
il parere del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università degli
Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o
di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o
fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento
del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie
fungine.
ARTICOLO 9
(Controlli sanitari)
1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del
D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 sono tenute ad assicurare il controllo
sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono
sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L’Ispettore micologo
preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta,
ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano
la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la
tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono
altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato
di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di
parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art.
2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli
ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento
sanitario.
ARTICOLO 10
(Divulgazione e contributi)
1. La Regione, nell’ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del
bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell’ambiente, promuove utili
iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della
flora fungina.
2. La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di cui
alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni,
prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui
all’art. 14 della presente legge.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di
spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di
mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed
alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla
rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti
anche in funzione del numero degli iscritti.
TITOLO II
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
ARTICOLO 11
(Commercializzazione delle specie di funghi)
1. E’ consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi,
spontanei e coltivati, elencate nell’allegato I del D.P.R. 14 luglio
1995, n.376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in
attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai
fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e
coltivati prevenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili
dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l’Ispettorato
micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio
sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione
e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta
l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla
normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
ARTICOLO 12
(Norma di rinvio)
1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la
commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le
norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO III
NORME COMUNI E FINALI
ARTICOLO 13
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge
gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale,
gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Comunità montane, le
guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio
1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la
qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate
volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle
norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi
impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984,
n. 32.
ARTICOLO 14 Sostituito dall’Art. 6 della
LR 17 dicembre 2002, n. 34:
Sanzioni amministrative.
1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono
puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e
accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel
rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale
vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo
secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le Comunità
montane ed i comuni non facenti parte di alcuna Comunità montana nel cui
territorio è stato commesso l'illecito.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento
alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:
a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di
cui al comma 1 dell'art. 2; raccolta da parte di minori di anni
quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'art. 2: da euro
52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la
sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza
autorizzazione, di cui al comma 1 dell'art. 5: da euro 155,00 a euro
465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è
fissata da euro 207,00 a euro 621,00;
b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3
dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;
c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 2,
riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00
fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro
26,00;
d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e
mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5
dell'art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;
e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 2,
riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;
f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 4,
riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a
euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è
maggiorata di euro 26,00;
g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'art. 6:
da euro 516,00 a euro 2.580,00;
h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di
ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'art. 6, da euro 52,00 a euro
156,00;
i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 6
riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di
sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione
amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto
eccedente il numero di cinque;
l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'art. 6,
riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00
a euro 465,00;
m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie di cui al comma 5 dell'art. 6: da euro 26,00 a euro
78,00;
n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 6,
riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a
euro 78,00;
o) violazione della prescrizione di cui all' art. 6 della legge 23
agosto 1993, n. 352 , riguardante la raccolta di funghi in aree vietate:
da euro 103,00 a euro 309,00;
p) violazione della prescrizione di cui all' art. 6 della legge 23
agosto 1993, n. 352 , riguardante la raccolta di funghi nei giardini
privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;
q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 7, riguardante la
raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende
faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni
in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00; r)
violazione della prescrizione di cui all'art. 8, riguardante la raccolta
di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro
309,00.
3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r),
comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei
contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui
al comma 1 dell'articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla
lettera c) ed alla lettera f), comma 2, la confisca è riferita alla
quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui
alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata
ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità
amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati,
il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per
quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo
controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla
Comunità montana competente o dal comune non facente parte di alcuna
comunità montana, ad enti o istituti di beneficenza. La Comunità montana
o il Comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 e
gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai
rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione
per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non
idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che
ha eseguito il controllo.
4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge,
comportano l'applicazione, da parte della competente autorità
amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro
1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel
caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'art. 6
relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.
5. La violazione della norma di cui all'art. 9 comporta la confisca del
prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le
violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo
costituiscano reato ".
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all’art. 10 della presente legge è autorizzata
per l’anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di
competenza che di cassa con imputazione all’esistente Cap. 4176 del
bilancio di previsione.
2. All’onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari
disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, Rif.
Bilancio Pluriennale 2242031.
3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio a norma dell’art. 5 della legge
regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
ARTICOLO 16
(Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.
Note:
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge:
— di iniziativa dei Consiglieri Mazzocchi, Sbrenna e Paganelli,
depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 16 luglio 1996,
atto consiliare n. 562 (VIa Legislatura).
— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente
“Affari economici”, il 19 luglio 1996.
Disegno di legge:
- di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Rosi,
deliberazione n.117 del 21 gennaio 1997, atto consiliare n. 783 (VIalegislatura).
— Assegnato per il parere alla IIa Commissione consiliare permanente
“Affari economici”, il 30 gennaio 1997.
— Effettuato sull’atto un Convegno-Partecipativo pubblico che si è
svolto ad Umbertide (PG), Abazzia di Montecorona il 23 novembre 1997.
— Riassegnato per il parere alla nuova Commissione consiliare permanente
IIa “Attività economiche — Assetto e utilizzazione del territorio —
Ambiente e infrastrutture — Formazione professionale”, l’8 gennaio 1998.
— Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 16
novembre 1999, con parere e relazione del Presidente Brozzi, scegliendo
come testo base quello proposto dalla Giunta regionale (atto n.
783-562/bis).
— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella
seduta del 17 gennaio 2000, deliberazione n. 769.
— Legge vistata dal Commissario del Governo il 14 febbraio 2000.
AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle
note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta
regionale (Servizio Segreteria della Giunta), ai sensi dell’art. 4,
commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 Dicembre 1987, n. 54, al solo
scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota all’art. 1, comma unico:
- La legge 23 agosto 1993, n. 352 recante “Norme quadro in materia di
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”,
è pubblicata nella G.U. n. 215 del 13 settembre 1993.
Nota all’art. 5, comma 1:
- Il testo dell’art. 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 recante
“Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema
regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge
15 marzo 1997, n.59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”
(pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è il seguente:
"Art. 115. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).
1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative
trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1
e 2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni,
con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2
dell'articolo 114.
2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità
montane, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 114, sono
trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove,
Penna in Teverina, Porano e San Gemini".
Nota all’art. 6, comma 1:
- Il testo dell’art.6 della legge 23 agosto 1993, n. 352 (si veda la
nota all’art. 1, comma unico), è il seguente:
"Art. 6.
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione
dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale
competente per motivi silvocolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili
medesimi, salvo che ai proprietari".
Nota all’art. 9, comma 1:
- Il D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 recante “Regolamento concernente la
disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”, è pubblicato nella G.U. n. 212 dell’11 settembre
1995.
Nota all’art. 10, comma 2:
- La legge regionale 21 ottobre 1981, n.69 recante “Norme sul sistema
formativo regionale” (pubblicata nel B.U.R. n.58 del 26 ottobre 1981), è
stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 agosto 1983, n.30
(in B.U.R. n.54 del 18 agosto 1983), 12 marzo 1984, n.16 (n. B.U.R. n.21
del 14 marzo 1984), 26 aprile 1985, n.33 (in B.U.R. n.46 del 2 maggio
1985), 13 gennaio 1990, n. 1 (in B.U.R. n.3 del 17 gennaio 1990), 28
maggio 1991, n.14 (in B.U.R. n.28 del 5 giugno 1991), 18 dicembre 1998,
n.47 (in B.U.R. n.77 del 23 dicembre 1998) e 2 marzo 1999, n. 3 (in
B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999).
Nota agli artt. 11, comma 1, e 12, comma unico:
- Si riporta l’allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n.376 (si veda la
nota all’art. 9, comma 1):
"Allegato I
(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)
1) Agaricus arvensis;
2) Agaricus bisporus;
3) Agaricus bitorquis;
4) Agaricus campestris;
5) Agaricus hortensis;
6) Amanita caesarea;
7) Armillaria mellea;
8) Auricolaria auricolaria judae;
9) Boletus aereus;
10) Boletus appendicolatus;
11) Boletus badius;
12) Boletus edulis;
13) Boletus granulatus;
14) Boletus impolitus;
15) Boletus luteus;
16) Boletus pinicola;
17) Boletus regius;
18) Boletus reticulatus;
19) Boletus rufa;
20) Boletus scabra;
21) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis
varietà lutescens e muscigenus);
22) Clitocybe geotropa;
23) Clitocybe gigantea;
24) Craterellus cornucopioides;
25) Hyduum repandum;
26) Lactarius deliciosus;
27) Leccinum (tutte le specie);
28) Lentinus edodes;
29) Macrolepiota procera;
30) Marasmius oreades;
31) Morchella (tutte le specie);
32) Pleurotus cornucopiae;
33) Pleurotus eryngii;
34) Pleurotus ostreatus;
35) Pholiota mutabilis;
36) Pholiota nameko mutabilis;
37) Psalliota bispora;
38) Psalliota hortensis;
39) Tricholoma columbetta;
40) Tricholoma equestre;
41) Tricholoma georgii;
42) Tricholoma imbricatum;
43) Tricholoma portentoso;
44) Tricholoma terreum;
45) Volvariella esculenta;
46) Volvariella valvacea;
47) Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita);
48) Pleurotus eringii;
49) Stropharia rugosoannulata".
Note all’art. 13, commi 1 e 3:
- La legge regionale 22 febbraio 1994, n.4 recante “Istituzione del
Servizio volontario di vigilanza ecologica”, è pubblicata nel B.U.R. n.
9 del 2 marzo 1994.
- Il testo dell’art.138 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 recante
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
(pubblicato nella G.U. n.146 del 26 giugno 1931), è il seguente:
"138. (art. 139 T.U. 1926).
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di
leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a
quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto".
- La legge regionale 30 maggio 1983, n.15 recante “Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza
della Regione o di Enti da essa delegati”, è pubblicata nel B.U.R. n. 36
del 2 giugno 1983.
- La legge regionale 6 luglio 1984, n. 32 recante “Norme per
l'attuazione degli artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n.
15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa e di revisione delle analisi”, è pubblicata nel
B.U.R. n. 51 del 9 luglio 1984.
Nota all’art. 14, comma 2, lett. n) e o):
- Per il testo dell’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, si veda
la nota all’art. 6, comma 1.
Nota all’art. 15, comma 3:
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n.23 recante
“Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio
1976, n. 335” (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), è il
seguente:
"Art. 5. Leggi regionali di spesa.
Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano
l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale. Le
leggi regionali che precedono attività o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio
la determinazione dell'entità della relativa spesa. In tal caso può
essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla
legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo
dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.
Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale
indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente
a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio
rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di
spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La
quantificazione annuale della spesa può essere prevista per casi in cui
le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e
la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un
interesse preminente. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui
esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la
stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da
parte della Regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo
restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai
sensi del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 21 febbraio 2000
BRACALENTE
ALLEGATO 1:
ALLEGATO
Tabella "A" Soppressa dall’Art. 7 della LR
17 dicembre 2002, n. 34