Al fine di assicurare
l'equilibrio naturale dei boschi e di garantire l'integrità delle
culture agrarie, la raccolta dei funghi è disciplinata dalle norme della
presente legge.
Art. 2
La raccolta è vietata ai
terzi sui terreni agrari fatta eccezione per i pascoli al di sopra
dell'altitudine di 1800 metri slm, nei quali la raccolta stessa è
ammessa nei limiti di cui al comma successivo.
Nei boschi è ammessa ai terzi la raccolta di una quantità giornaliera
non superiore ad un chilo per persona, eccettuati i casi in cui i
singoli esemplari, non in aggiunta ad altri, eccedano da soli tale peso.
Nei boschi soggetti a vincolo idraulico - forestale la raccolta può
essere ulteriormente ridotta o vietata in quelle parti in cui il
Servizio Forestale della Regione ritenga che essa possa determinare,
nell'ecosistema forestale, profonde modificazioni nei fattori biotici e
abiotici regolanti la simbiosi micorrizica. A tal fine si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e le
Foreste o dei Comuni interessati.
Nei punti di accesso alle zone di cui al comma precedente,
l'Amministrazione regionale provvede ad apporre idonea segnaletica di
divieto, a cura del Servizio Forestale.
Qualora i fondi di cui al primo e secondo comma del presente articolo
non siano recinti, il proprietario o la persona avente il godimento del
fondo stesso possono apporre analoga segnaletica di divieto.
Art. 3
I proprietari e le persone
aventi il godimento del fondo nonché i loro familiari possono procedere
alla raccolta dei funghi, senza limiti di quantità, sui fondi stessi,
fermo restando, per quanto riguarda i terreni boscati, quanto previsto
dal terzo comma dell'articolo 2 e la osservanza delle modalità tecniche
di cui all'articolo 4.
Art. 4
Per la raccolta dei funghi
è vietato servirsi di rastrelli od uncini, nonché di ogni altro mezzo
che possa provocare danno allo strato umifero del terreno.
È vietato, altresì, estirpare, calpestare e distruggere i funghi non
oggetto di raccolta.
La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima del levar del sole.
TITOLO II
(Tutela di alcune specie della fauna inferiore)
Art. 5
È vietato alterare,
disperdere, distruggere o asportare nidi di formiche, nonché raccogliere
uova e girini di tutte le specie di anfibi.
Solo per motivi scientifico - didattici e previa autorizzazione
dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste è consentita la loro raccolta
in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.
Art. 6
(Omissis) (1).
Art. 7
Dal primo novembre al 31
agosto è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix L.
(lumaca con chiocciola).
Dal primo settembre al 31 ottobre è consentita la cattura di esemplari
di tale genere, purché la loro dimensione minore non sia inferiore a mm.
35 e per un quantitativo giornaliero per persona non superiore a 24
esemplari.
Nessuna limitazione di numero è posta ai soggetti di cui all'articolo 3.
La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora
prima del levar del sole.
TITOLO III
(Norme comuni)
Art. 8
Sono escluse dalla
disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole, nonché le
coltivazioni e gli allevamenti artificiali.
Art. 9
La raccolta di funghi e di
specie di fauna inferiore, di cui al Titolo II della presente legge, è
comunque subordinata al consenso del proprietario o della persona avente
il godimento del fondo.
Art. 10
Sono incaricati della
sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del
Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del
Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su
richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 11
I contravventori alle norme
di cui ai commi primo e secondo e alle disposizioni dei decreti di cui
al comma terzo dell'articolo 2 sono soggetti alla sanzione
amministrativa di Lire 30.000 per ogni chilogrammo, o sua frazione non
inferiore a 100 grammi, di funghi raccolti oltre i limiti consentiti.
I contravventori alle norme di cui all'articolo 4, sono soggetti
all'ulteriore sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni infrazione
commessa, in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui al precedente
comma.
Qualora si tratti della violazione di cui agli articoli 5 e 6, i
contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire
60.000.
Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, i
contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 900
per ogni lumaca raccolta.
Per quantitativi di lumache superiori a 10 dozzine, si procede alla pesa
del materiale e si applica una sanzione amministrativa di L. 60.000 per
ogni chilogrammo o frazione di esso non inferiore a 100 grammi.
I contravventori alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
7 sono soggetti ad una ulteriore sanzione amministrativa di Lire 30.000,
in aggiunta alle eventuali altre sanzioni di cui ai commi primo e
secondo del presente articolo.
Art. 12
Per l'accertamento delle
infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le
disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni,
qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti
comunali e, negli altri casi, dalla Regione.
Art. 13
I proventi di spettanza
regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12, saranno
introitati al capitolo 245 " Proventi pene pecuniarie per
contravvenzioni " della Parte Entrata del bilancio di previsione della
Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per
gli anni successivi.
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 1985, n. 4.