Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la
raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e
conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge
23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e
l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del
territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto
previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
TITOLO II
Raccolta dei funghi
Capo I
Autorizzazione e limiti alla raccolta
Art. 2 - Titolo
per la raccolta. Sostituito
dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7
1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei
freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo
ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del territorio di propria
competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo
quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi
naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate
dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi
naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova
applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in
corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla
vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni,
gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i
titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto
di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al
comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti
nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i
soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”.
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3
devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità
e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la
presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui
all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla
Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui
all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento,
oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui
all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori
zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare
la raccolta dei funghi.
Art. 2 bis - Abrogato
dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7
Art. 3 - Limiti di raccolta.
1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili
modificato dalla LR 31 gennaio 2012, n.
7: è limitata complessivamente a
Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio,
Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa
(Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è
costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi
concresciuti.
3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi
didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per
specie.
4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono
manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la
determinazione della specie di appartenenza.
5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo
chiuso.
6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al
conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in
proprietà od in possesso.
Art. 4 - Modalità di raccolta.
1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora
dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini
o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il
micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo
deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire
la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di
qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi
all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori
rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23
agosto 1993, n. 352.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di
commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di
regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo
restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 5 - Divieti di raccolta.
1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni
dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in
parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di
gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla
base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi
selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico,
individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali
interessati.
1 bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul
territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le
amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla
Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi.
(5)
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per
tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili
ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari
stessi.
3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde
pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di
viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone
industriali.
Art. 6 - Limitazioni temporali.
1. La Giunta regionale, modificato dalla
LR 31 gennaio 2012, n. 7: sentiti
gli enti di cui all’articolo 2 o su segnalazione degli stessi,
può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei
funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema
sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano
la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante
componenti il bosco.
2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la
raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di
estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni
micologiche, modificato dalla LR 31
gennaio 2012, n. 7: sentito il
parere o su richiesta degli enti di cui all’articolo 2.
Art. 7 - Corsi didattici.
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le
associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e
regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi
didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche
riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale
collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora
fungina.
Capo II
Deroghe e raccolta a fini economici
Art. 8 -
Autorizzazione speciale.
1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale
autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per
la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di
ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale,
ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede
l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti
motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori
micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio
delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non
superiore ad un anno ed è rinnovabile.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le
associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un
calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono
richieste.
3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono
documentare le proprie attività e gli studi effettuati.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo
organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal
titolare della autorizzazione medesima.
Art. 9 - Deroghe per le zone montane.
1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su
proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i
residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui
all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al
comma 1 dell'articolo 3 medesimo.
Art. 10 - Agevolazioni alla raccolta.
1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito,
sono accordate le seguenti agevolazioni:
a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del
triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di
residenti:
a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
c) soci di cooperative agro-forestali.
TITOLO III
Commercializzazione dei funghi
Art. 11 -
Commercializzazione.
1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e
alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7
del DPR 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti
idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.
2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può
essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di
cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve
essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume
l'incarico di vendita.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua le strutture territoriali
competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e
stabilisce le relative modalità.
4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è
consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte
delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione
stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g),
dello Statuto.
5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del DPR
14 luglio 1995, n. 376.
TITOLO IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 12 -
Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al
personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli
organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di
vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di
vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri,
aggiunto dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7:
provinciali e degli enti parco agli
agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16
della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della
legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 .
1 bis. Ai sensi del primo comma dell’articolo 16 della legge regionale
15 novembre 1974, n. 53 , i regolieri e gli aventi diritto di uso
civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza”, possono svolgere attività di vigilanza di cui al
comma 1.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta
con il coordinamento degli enti di gestione.
Art. 13 - Sanzioni amministrative.
Sostituito dalla LR 31 gennaio 2012, n.
7:
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi
senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi
al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi
dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni
temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi
raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la
specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e
prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui
all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in
ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve
essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo
controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del
comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la
violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria
è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla
commissione della precedente violazione viene commessa un’altra
violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in
misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna
violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro
cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per
l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione
la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e la
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale” e loro successive modificazioni.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 14 -
Istituzione Ispettorati micologici.
1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non
oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un
Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In
fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle
associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.
2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando
strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali
socio sanitarie medesime.
Art. 15 - Disposizioni esecutive di attuazione.
1. Soppresse le parole:
"e definisce il fac-simile del tesserino di
cui all'articolo 2" dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7: La Giunta
regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai
sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana
disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 16 - Sostituito
dalla LR 31 gennaio 2012, n. 7: Introiti.
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo
variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative
applicate per violazione delle norme della presente legge sono
corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è
commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e
sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per
l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni
amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente
articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del
territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di
ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.
Art. 17 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 66 ;
b) l'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
Art. 18 - Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui al Titolo II, si applicano a partire dal 31
marzo 1997.
1bis Le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a
partire dal 31 marzo 1999.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15
novembre 1994, n. 66 e successive modifiche.